Sono risposte a due quesiti pervenuti ieri mattina che impongono evidentemente, per l’imminenza della scadenza del 12 dicembre, una risposta altrettanto immediata.

 

Irrevocabilità dell’adesione al CPB

Ho aderito al concordato preventivo biennale ma vorrei sapere se, considerata la proroga al 12 dicembre e tenuto conto che forse mi comporterebbe oneri superiori alle mie attese, posso revocare la mia scelta.

La risposta temiamo debba essere negativa.
Infatti, la riapertura dei termini al 12 dicembre p.v. non permette, almeno in quanto tale, ripensamenti avendo evidentemente – nella mente del legislatore – tutt’altre finalità, come del resto abbiamo illustrato ampiamente in varie circostanze.
In ogni caso, il D.Lgs 13/2024 non contempla, né sembra presupporre, “uscite anticipate” dal CPB, ma si può pensare di adottare comportamenti in questi ultimi giorni dell’anno o nel 2025 che provochino la cessazione o la decadenza dal concordato.
Immaginiamo, ad esempio, che della compagine sociale entri a far parte un ulteriore socio per effetto della cessione di una frazione, magari infinitesimale, di una quota societaria: ebbene, una misura del genere determinerebbe di diritto, come sapete, la decadenza dal CPB e quindi si rivelerebbe nei fatti una “strategia”, banale finché vogliamo, utile per uscire anticipatamente dalle strettoie del concordato.

(giuditta procaccini)

Il Ravvedimento speciale e la preclusione per il Fisco di procedere a rettifiche di redditi d’impresa o di lavoro…

[…perfino con controlli già in atto]

Considerato che, come anche voi avete sottolineato, il ravvedimento speciale consentirà a chi opterà, pagando l’imposta sostitutiva prevista, di bloccare i termini dell’accertamento, è possibile per me optare fin d’ora per il ravvedimento pagando subito l’imposta e ottenere quindi subito questo risultato?

Intanto non è forse corretto parlare  di “bloccare i termini dell’accertamento” nel c.d. “regime di ravvedimento”, perché in realtà, come peraltro abbiamo già sottolineato nella Sediva News di ieri, si tratta della possibilità – mediante appunto il versamento dell’imposta sostitutiva – di non essere soggetti [salve determinate ipotesi] alle rettifiche di redditi di impresa o di lavoro autonomo previste dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973, cioè ai c.d. accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi puri.

Venendo quindi al caso che Lei propone, anticipando il versamento dell’imposta sostituiva il contribuente otterrebbe il risultato [tutt’altro che insignificante…] di precludere l’esecuzione delle dette rettifiche anche con un controllo già in atto, purché però, attenzione, nel momento in cui si procede al versamento dell’imposta sostitutiva non siano stati già notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

(stefano olivieri)

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