Tra i vari servizi offriamo in farmacia, da quasi un mese, anche le sedute fisioterapiche che i professionisti devono fatturare non direttamente alla clientela ma – con una certa periodicità – alla farmacia.
Sia noi che i fisioterapisti, tuttavia, non sappiamo in che formato devono essere emesse queste fatture: cartacee, trattandosi pur sempre di prestazioni rese a persone fisiche, oppure elettroniche, considerando che la fattura viene emessa alla farmacia?

Sull’argomento si registra una recente risposta a un interpello (n. 78/2019) dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce un chiarimento importante proprio in tema di fatturazione elettronica (FE) delle prestazioni rese dai fisioterapisti, di cui talora si avvalgono – come nel vs. caso – anche le farmacie per la propria clientela nel quadro della c.d. “farmacia dei servizi” tracciato dal D.lgs. 153/2009.

Come sappiamo, l’art. 10-bis del D.L. 23/10/2018, n. 119 [convertito, con modificazioni, dalla L. 1712/2018 n. 136] ha posto il divieto – per il solo periodo di imposta 2019 – di documentare tramite FE le operazioni effettuate dai soggetti (tra i quali ovviamente anche le farmacie) tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della redazione della dichiarazione precompilata.

La norma, riferendosi astrattamente all’obbligo di invio, vieta inoltre l’uso del formato elettronico anche nell’ipotesi in cui, per effetto di un’eventuale opposizione da parte del sostenitore della spesa, la comunicazione non debba essere fatta.

Successivamente l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 14/12/2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11/02/2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che “(l)e disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS [tra i quali attualmente anche i fisioterapisti] con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Chiarito questo, l’Agenzia precisa infine che i fisioterapisti:

  • allorché fatturino direttamente le proprie prestazioni ai pazienti non devono mai emettere FE [e questo, almeno per il momento, sempre per tutto il 2019];
  • qualora rendano le proprie prestazioni per il tramite di terzi [come evidentemente è proprio il caso della farmacia], fatturando a questi ultimi e non direttamente ai clienti finali, sono invece obbligati a emettere FE [salvi eventuali esoneri che possano riguardarli secondo i principi generali, come quando si tratti di soggetti che operino nel c.d. “regime forfetario”].

Senza quindi ombra di dubbio, il nostro fisioterapista – se fattura il compenso della propria attività direttamente alla farmacia, come nel vs. caso, dovrà rilasciare a quest’ultima regolare FE via SDI.

(stefano civitareale)

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