[…secondo i calcoli dell’Agenzia delle Entrate]

Come abbiamo anticipato (v. Sediva News del 17/01/2019), per effetto del Decreto del Ministro Economia e Finanze del 28/12/2018 l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (FE) che recano cessioni di beni/prestazioni di servizi non assoggettati a Iva è assolta virtualmente con riferimento ai documenti emessi in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla conclusione del trimestre.
Per le FE emesse nel primo trimestre 2019 – che costituisce il banco di prova della novità – il pagamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato entro il 23 aprile, termine così differito per effetto delle festività pasquali.

Cosa ha fatto l’Agenzia delle Entrate

Nel portale Fatture & Corrispettivi è stato attivato da qualche giorno il servizio che consente di visualizzare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle FE trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
In particolare, il servizio indica il numero di FE per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo [valorizzando nella compilazione del documento il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta (2 euro)] e il totale del tributo dovuto.

Il pagamento può essere effettuato:

  1. utilizzando il servizio presente nell’area riservata dello SDI con addebito su conto corrente bancario e/o postale, ovvero:
  2. utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate sempre nell’area riservata dello SDI.

Riportiamo qui di seguito un’esemplificazione della relativa schermata in cui si evidenzia la nuova funzionalità denominata “Pagamento imposta di bollo”.

 

Cosa sta facendo il nostro Studio

Lo Studio sta accedendo al portale Fatture & Corrispettivi dei suoi clienti che nel corso del trimestre precedente (in questo caso nel primo trimestre 2019) hanno emesso FE esenti Iva per visualizzare, come detto, il conteggio effettuato dall’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta da ognuno e generare il mod. F24 di pagamento, cosicché:

  • qualora la farmacia abbia conferito allo Studio il mandato per il pagamento telematico dei modd. F24, l’ammontare dell’imposta verrà addebitato alla prevista scadenza e alla farmacia verrà inviato il fac-simile del relativo mod. F24 come preavviso di pagamento e la piena conoscenza da parte della farmacia della somma che verrà liquidata;
  • qualora invece la farmacia provveda personalmente al pagamento, il fac-simile del mod. F24 le permetterà di procedere alla liquidazione della somma dovuta entro la data predetta del 23 aprile 2019.

Cosa devono fare le farmacie

A parte pagare o vedersi addebitato l’ammontare dell’imposta, assolutamente nulla.

(Studio Associato)

 

 

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