Sono socio di una snc titolare di farmacia che ha affittato a uno studio medico una stanza del locale della farmacia (categoria catastale C1) ma naturalmente separato da quello adibito all’esercizio dell’attività.
L’immobile necessita di opere di ristrutturazione muraria, impianti idrico-sanitari, climatizzazione. Può la società fruire della detrazione del 50% come ristrutturazione e dell’Iva agevolata al 10%?

Pur senza voler entrare nei particolari di questa specifica vicenda [e soprattutto sull’effettiva separazione tra la stanza affittata e il vero e proprio locale farmacia], la risposta non può comunque che essere negativa.
La detrazione del 50% per le opere di ristrutturazione edilizie può infatti essere applicata solo con riguardo a edifici residenziali e/o relative pertinenze, mentre qui si tratta di interventi realizzati su un’unità commerciale e dunque la detrazione non è consentita.
Lo stesso può dirsi in sostanza anche per l’aliquota iva: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono dunque assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%, perché quella del 10% è applicabile soltanto per le opere concernenti, come appena detto, le unità a prevalente destinazione abitativa.

 (andrea raimondo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!