[…ma con alcune limitazioni]

 Come sapete e come del resto qui già anticipato, dal primo gennaio 2020 la Legge di Bilancio (l.160/2019, comma 1, art. 70) – come si é visto nel nostro commento [v. Sediva News del 14 gennaio u.s.] – ha introdotto dei limiti alla disciplina del c.d. “sconto in fattura”, inizialmente stabilita dal D.L. Crescita n. 34/2019, relativo agli interventi di efficienza energetica.
Ricordiamo che lo sconto in fattura prevede la possibilità per il contribuente, in luogo della detrazione fiscale, di “cederlo” alla ditta fornitrice sotto forma di credito d’imposta e ottenere uno sconto di pari importo.
Senonché, proprio entrando nel dettaglio della Legge di Bilancio, è in realtà ancora possibile utilizzare lo sconto in fattura ma: “(…) unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (…), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (…)”.
Quindi, come prevede la norma, è stata ridotta la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura, che infatti resta in piedi soltanto per gli interventi di riqualificazione [come detto, d’importo pari o superiore ad € 200.000,00] effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e qualificati come ristrutturazioni di primo livello, intendendosi per tali gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Per tutte le altre fattispecie, dunque, lo sconto in fattura è venuto meno.

(mauro giovannini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!