Sono un farmacista rurale di una sede con 3/400 abitanti.
Tutti gli anni, di questi tempi, mi trovo nella possibilità di richiedere l’indennità di residenza ed il contributo aggiuntivo.
Dal 2009, per ragioni di sopravvivenza economica, ho aperto una parafarmacia a 7 km dalla sede con la stessa partita iva.
Se nei primi anni, la ASUR mi riconosceva il contributo aggiuntivo perché, grazie ai vostri preziosi collaboratori, scorporavo il fatturato della parafarmacia dal totale della farmacia, da due anni a questa parte non me lo pagano più dicendo che la legge fa fede al rigo VE40 della denuncia iva.
Ad esempio, quest’anno il mio fatturato ai fini iva è superiore alla quota limite di circa 16000 euro.
Chiedo: c’è un vuoto normativo al riguardo o esiste un’alternativa tecnica che mi permetta di giustificare la divisione dei fatturati?
In effetti, la L.R. Marche n. 4/2015 fa riferimento al “volume d’affari” sia per la determinazione dell’indennità di residenza (art. 18) che per quella aggiuntiva (art. 19).
La nozione di volume d’affari richiama immediatamente la legge Iva (D.P.R. 633/72) e in particolare l’art. 20, per il quale il volume d’affari è dato dall’“(…) ammontare complessivo delle operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”.
Nel caso di esercizio di più attività, questa grandezza viene determinata cumulativamente ed unitariamente per tutte le attività esercitate (farmacia e para-farmacia nel nostro caso) ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.P.R. 633/72, originando così la criticità denunciata nel quesito, a meno che… non si opti per la separazione delle due attività ai fini Iva, e di tale opzione – ove Lei ritenga di avvalersene – sarà naturalmente il nostro Studio ad occuparsi, previe intese con i nostri collaboratori di riferimento.
In tale evenienza, infatti, è possibile determinare separatamente per ciascuna delle due attività il relativo volume d’affari, potendo [anzi dovendo] in tal modo compilare nella dichiarazione Iva quadri distinti per ognuna delle due (farmacia da una parte e para-farmacia dall’altra) e inviare all’ASUR soltanto i quadri riferiti alla farmacia con evidenza documentale del relativo volume d’affari.
(tullio anastasi)
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