È legale vendere un prodotto sottocosto? Come viene disciplinata la vendita in questi casi? Eventualmente ci sono solo alcune categorie di prodotti che si possono vendere sottocosto? E il premio o la nota di credito che potrebbe elargire l’azienda produttrice, possono essere scalati/conteggiati nel “prezzo di cessione” alla farmacia?
È una raffica di domande cui tuttavia ci pare di poter rispondere abbastanza agevolmente, anche perché è un tema che abbiamo già affrontato e al quale quindi possiamo in linea di massima richiamarci.
Dunque, il divieto per le farmacie di vendere “sottocosto” riguarda – non è lecito dubitarne – soltanto i medicinali [quali che siano: SOP, OTC, farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica] ed è esteso per la precisione anche ad altre eventuali iniziative promozionali/commerciali annoverabili tra le operazioni ed i concorsi a premio [cfr. art. 5, comma 2, del D.L.223/2006 conv. con modif. in L. 248/2006].
E allora, per “promuovere” la vendita di farmaci [ma solo di quelli, beninteso, pagati direttamente dai clienti], la farmacia può ricorrere soltanto agli sconti che nondimeno, come sapete, deve praticare a tutti gli acquirenti (art. 5 citato; ma v. anche art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), astenendosi pertanto da ogni “discriminazione”, qualunque ne sia la natura o il modo di praticarla, tra un utente e l’altro e dando comunque al riguardo “adeguata informazione alla clientela” (art. 11, comma 8, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012).
Si tenga peraltro presente, in ogni caso, che l’Antitrust – nella sua Relazione annuale alle Camere – mostra di gradire molto poco [è un eufemismo, ovviamente] la persistenza nel nostro ordinamento di disposizioni non proconcorrenziali [o, come ritiene l’Authority, anticoncorrenziali], come queste appena ricordate, e quindi l’eventualità che l’assetto attuale possa subire interventi legislativi non sembra del tutto peregrina.
Per gli altri prodotti, diversi perciò dai medicinali e disponibili per la vendita nelle farmacie, non sussistono divieti di vendite “sottocosto” o di pratica di altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali, per l’appunto, concorsi od operazioni a premio, pur dovendo essere garantita la trasparenza dell’operazione nei confronti del pubblico [il già ricordato obbligo di “adeguata informazione alla clientela” prescritto dal citato art. 11] e senza – questo è sicuro – il vincolo della par condicio tra gli “acquirenti” valido infatti, come detto, per i soli farmaci, quel che notoriamente è giustificato, crediamo pienamente, dalla finalità anti-abuso nel quadro della tutela del bene primario della salute [ricordiamo sempre la disposizione fondamentalissima dell’art. 32 della Costituzione] cui sottende anche la regolazione dei consumi dei medicinali.
Infine, quanto all’ultimo Suo interrogativo, se il fornitore si fa carico – come d’altronde è dato spesso vedere – del differenziale di costo/margine al quale rinuncia la farmacia in tali operazioni, non c’è dubbio che questo costo/margine finisca per costituire un incasso netto della farmacia nella forma di storno di una parte del costo di acquisto.
(stefano civitareale)
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