Siamo due soci entrambi amministratori di una srl vincitrice di concorso straordinario, ma dopo tre anni di vita societaria abbastanza tranquilla sono sorte le prime difficoltà nella gestione che hanno portato alla mancata approvazione degli ultimi tre bilanci.
In pratica siamo in una situazione di vero impasse. Cosa possiamo o dobbiamo fare?
La vs. e-mail descrive una situazione che francamente deve cominciare a preoccupare gli “addetti ai lavori” [qualunque sia il loro “grado”, più o meno elevato] per la sua diffusione sempre più crescente.
Si tratta infatti di un fenomeno che, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, è comune soprattutto alle compagini risultate assegnatarie di farmacie in forma associata nei concorsi straordinari e le ragioni sono ben note.
Anche voi, dunque, dopo i fatidici tre anni avvertite il lento o meno lento insorgere di una crisi all’interno della compagine sociale che si riverbera fatalmente sulla funzionalità della società [di persone o di capitali che sia] e sull’andamento stesso della farmacia sociale, una crisi, però, da cui proprio per la sua estensione può rivelarsi tutt’altro che agevole uscire.
Del resto, ecco il punto, sembra profilarsi l’avvio per la vs. società di un procedimento forse destinato – alla fine del suo percorso – a condurvi all’estinzione della srl, un procedimento articolato su tre fasi che sono, in ordine cronologico, le seguenti:
- verifica e iscrizione nel Registro delle Imprese, da parte dell’organo amministrativo, della causa di scioglimento;
- liquidazione, che è una fase evidentemente gestita da… liquidatori, durante la quale la società continua ad esistere ma limitatamente alla necessità di assolvere alla funzione di soddisfacimento dei creditori, realizzo delle attività e liquidazione del residuo ai soci;
- cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Circoscriviamo queste note, beninteso, alle sole attività proprie della prima fase e di competenza dell’organo amministrativo allorché si verifichi una causa di scioglimento come potrebbe essere anche il vs. caso, dato che – tra le cause di scioglimento di una società di capitali – l’art. 2484, co. 2, n. 3 del codice civile prevede l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea, che, se abbiamo ben compreso i termini della vicenda dalle poche righe della vs. email, potrebbero [l’una o l’altra, o addirittura entrambe] riguardarvi pienamente.
È chiaro però che la continuata inattività dell’assemblea attiene a una patologia preliminare rispetto alla sua impossibilità di funzionamento, concretizzandosi infatti come impedimento assoluto per l’assemblea di riunirsi o di costituirsi validamente, mentre – di per sé – l’impossibilità di funzionamento si risolve o può risolversi nello “stallo” interno dell’organo assembleare che, pur riunendosi e/o costituendosi, non riesce tuttavia a deliberare.
La giurisprudenza, soprattutto di merito, ha identificato varie ipotesi di impossibilità di funzionamento riconducibili:
– a un contrasto tra soci: l’assemblea, seppur convocata e costituita, non è in grado di decidere per dissidi interni che devono però risultare insanabili, o, se si preferisce, irreversibili e/o definitivi;
– alla morte dell’unico socio senza eredi: qui l’impossibilità di funzionamento della società è in re ipsa;
– alla mancata approvazione del bilancio di esercizio: in questa evenienza – che dovrebbe essere quella che vi riguarda – la giurisprudenza si è interrogata sul significato di “mancata approvazione”, individuando talora questa espressione nell’omessa approvazione di due bilanci di esercizio ma talaltra anche di un solo bilancio, quando però, attenzione, la vicenda sia caratterizzata altresì da un contesto generale di forte criticità [mancate convocazioni, giudizi arbitrali ecc.].
Accertata quindi la causa di scioglimento, l’organo amministrativo dovrà darne tempestiva pubblicità iscrivendo nel Registro delle Imprese territorialmente competente la dichiarazione di accertamento della causa stessa [art. 2484, co. 3 cod. civ.].
Infine, spetta ancora agli amministratori – come ultimo adempimento a loro carico – nominare il liquidatore, un onere che assolveranno insieme [naturalmente in caso di intesa tra loro almeno su questo passaggio], oppure vi provvederà indifferentemente l’uno o l’altro di loro, adendo il Presidente del Tribunale.
(aldo montini)
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