[in G.U. le tabelle Aci per il 2019]

Ho voluto assegnare una delle due vetture della farmacia in uso anche privato a un dipendente farmacista anche perché mi sembra sia un’operazione fiscalmente conveniente per entrambi. E’ così?

Certamente, perché questo fringe benefit è tassato forfetariamente in capo al dipendente [art 51, comma 1, lett. a) del TUIR] per un valore pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile da apposite tabelle elaborate dall’ACI entro il 30 novembre di ciascun anno [e comunicate al MEF che provvede alla pubblicazione in GU entro il 31 dicembre dello stesso anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo], importo al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente/collaboratore e ragguagliato al periodo effettivo di assegnazione del veicolo.

Il prelievo fiscale per il dipendente avviene quindi su un ammontare notevolmente inferiore al valore economico effettivo del servizio ricevuto.

Per il datore di lavoro, d’altro canto, i costi relativi al possesso/gestione/manutenzione dei veicoli aziendali in questione [perciò quelli concessi in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta] godono di un trattamento preferenziale rispetto agli altri autoveicoli aziendali dato che:

  • sono deducibili ai fini delle imposte dirette nella più elevata misura del 70%;
  • non soffrono ai fini della deduzione di alcuna limitazione di costo.

Cogliamo tuttavia l’occasione per ricordare che anche quest’anno, con un comunicato pubblicato nel S.O. n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le tariffe ACI per il calcolo del fringe benefit imponibile da includere nel reddito del lavoratore dipendente/collaboratore; se il veicolo che vi riguarda non è presente nelle tabelle ACI l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo come riferimento quello che per le caratteristiche presentate risulta il più simile (Cir. Minfinanze n. 326/1997).

Ecco i mezzi interessati:

  • autoveicoli a benzina in produzione;
  • autoveicoli a gasolio in produzione;
  • autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo in produzione;
  • autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
  • autoveicoli a benzina fuori produzione;
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
  • motoveicoli.

Ricordiamo, infine, che si fa riferimento a quelle stesse tabelle anche per il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti autorizzati a utilizzare il proprio mezzo per le trasferte aziendali.

(stefano civitareale)

 

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