Nel mese di marzo ci è stata recapitata via mail una circolare di Federfarma sulla “Presenza Ottico – Optometrista in farmacia”.
La circolare dice che è possibile ospitare nei locali della farmacia un professionista per la vendita di occhiali su misura gestendo autonomamente i pagamenti e la relativa fatturazione.
La circolare ci sembra però poco chiara perché sembrerebbe, attraverso il riferimento a questa figura autonoma, precludere alle farmacie l’assunzione di un dipendente abilitato come ottico. Per questo facciamo ricorso alla vostra esperienza professionale per delucidare ulteriormente la questione (se possibile).
Ricordo tempo fa di aver letto su Sediva News qualcosa del genere. Chiedo per questo che mi venga girato il vostro articolo.
Qui di seguito, per comodità di chi legge, trascriviamo la Sediva News del 25/07/2016 cui Lei verosimilmente si riferisce e che in ogni caso – lo tenga presente – è disponibile sul nostro sito web.
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Ottico optometrista in farmacia – QUESITO
E’ possibile per la farmacia avere un optometrista e di conseguenza controllare la vista e vendere occhiali per disturbi quali miopia, ipermetropia e astigmatismo, sfruttando la liberalizzazione della legge regionale 6 del 2006 con relativa estensione di licenza per commercio???
Nella sostanza, al pari di altri Suoi colleghi, Lei intende dunque aprire nella sua farmacia un “corner” di ottica.
Ebbene, ai sensi dell’articolo unico, comma 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998, “la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo”.
Conseguentemente, l’apertura di un corner ottico in farmacia prevede per l’appunto “l’ingaggio” di questa figura professionale, essendo consentito alle farmacie senza l’assistenza diretta dell’ottico la sola vendita di “…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…”, peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti sempre dal richiamato decreto (art. unico, comma 3 e seguenti).
D’altro canto, la presenza dell’ottico in farmacia, in quanto professionista sanitario non prescrittore, non dovrebbe porre grandi problemi neppure ai fini dell’art. 102 del T.U.L.S., ferma evidentemente la necessità di disciplinare le prestazioni rese (e/o le cessioni di beni effettuate) dall’ottico alla clientela per conto e nell’interesse della farmacia.
Per venire ora al nocciolo del quesito, non rientrando la vendita di tali articoli tra quelli elencati nella tabella merceologica speciale per titolari di farmacia (all. 9, D.Min.Ind. n. 375/1998), sarà necessaria una specifica autorizzazione commerciale (art. 5 D.lgs. 114/98) – oggi SCIA – del Comune competente, ovvero un ampliamento di quella già rilasciata alla farmacia a meno che, come Lei stesso avverte, la Regione competente – che non siamo riusciti a identificare – non abbia introdotto una qualche forma di semplificazione/liberalizzazione.
(fernanda boffi)
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Dobbiamo quindi in linea generale concordare con le indicazioni espresse da Federfarma nella circolare da Lei citata, ma ci sembra opportuno precisare quanto segue:
- il rapporto con la clientela finale (“i pagamenti e la relativa fatturazione” cui fa riferimento la circolare) potrebbe – almeno così ci pare – essere gestito anche direttamente dalla farmacia, affidando l’intera gestione del reparto ad un ottico qualificato che assumerebbe in tal caso la figura di “preposto” a tale attività e nel contesto, evidentemente, di un rapporto libero-professionale;
- inoltre, la farmacia che intende fornire ai propri clienti anche questo servizio è obbligata – come afferma giustamente Federfarma – a verificare la sussistenza in capo all’ottico di tutti i requisiti professionali prescritti, ma deve anche dotarsi di una propria copertura assicurativa per gli eventuali danni procurati dall’ottico ai suoi clienti potendo essere chiamata direttamente da questi ultimi a risponderne (è la c.d. responsabilità del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.) nonostante la “manleva” eventualmente rilasciata dall’ottico alla farmacia proprio per eventuali richieste e/o azioni risarcitorie derivanti dal comportamento del professionista;
- e questo – si badi bene – anche quando si decida, secondo le indicazioni stesse di Federfarma, di lasciare che l’ottico intrattenga il rapporto con il cliente della farmacia, dato che in ogni caso l’attività è esercitata all’interno del locale, derivandone per ciò stesso il legittimo affidamento della clientela sulla qualità/idoneità/professionalità dei soggetti che la svolgono.
(stefano civitareale)
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