La mia attuale attività di lavoro per una piccola azienda credo mi impedisca di partecipare alla snc con gli altri vincitori in forma associata, anche se convincessi l’azienda a formalizzare un rapporto di collaborazione.
Se è così, vorrei sapere se almeno l’aspettativa possa essere una soluzione.
Intanto, come anche Lei sospetta, la partecipazione a una società titolare [o semplice gestore] di una farmacia – indipendentemente che sia o meno formata, come nella fattispecie, tra i vincitori in forma associata di una sede in un concorso straordinario – “…è incompatibile… con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” [art. 8, comma 1, let. c), l. 362/91].
Come si ricorderà, nel parere del 3 gennaio 2018 il Consiglio di Stato non ritiene circoscritta questa figura di incompatibilità al lavoro subordinato – che invece era anche l’assunto del Ministero che aveva proposto i quesiti al CdS – ma la estende anche alla c.d. parasubordinazione e perciò anche al rapporto di lavoro autonomo purché quest’ultimo, par di capire, si svolga con caratteristiche di continuità e di regolarità tali da far risultare le prestazioni lavorative come “assorbenti” (supponiamo, per lo stesso lavoratore autonomo che le espleta).
Non è agevole convenire con questo ampliamento del “rapporto di lavoro”, sia per le ulteriori restrizioni e preclusioni che comporta [a dispetto dei venti di liberalizzazione di tutto che soffiano sempre più forti sia nella nostra legislazione che in quella comunitaria], ma tutto sommato anche per la grande difficoltà di distinguere tra lavoro autonomo “assorbente” (quindi incompatibile con lo status di socio) e lavoro autonomo “non assorbente” (e perciò compatibile), che non è d’altronde una difficoltà inferiore a quella [riguardante la “qualificazione di forme di lavoro di natura ibrida”, come appunto la c.d. parasubordinazione] che il CdS pensa di aver evitato con una interpretazione così estensiva.
Fatto sta che – anche per molti altri aspetti, come abbiamo visto in molte occasioni – questo parere è un macigno che rischia di gravare ancora a lungo, se non succederà qualcosa, sul mini sistema della “società titolare di farmacia dopo la l. 124/2017”, e quindi bisogna tentare di conviverci più felicemente possibile.
Per esempio, a meno che la Sua “piccola azienda” non sia un’industria farmaceutica o un’“altra farmacia” [diversa perciò da quella che è/sarà l’oggetto della società che vi apprestate a costituire], potrebbe venire in Suo soccorso – al contrario di quel che Lei sembra credere – un’eventuale co.co.co. o, meglio, una qualsiasi altra forma di lavoro autonomo [incluso perfino quello “a partita iva”], purché l’una o l’altra non rappresentino per Lei una “scelta di vita” assorbente, tale cioè da poter essere considerata prevalente rispetto a quella di partecipare alla “gestione associata” della farmacia relativa alla sede che vi è stata assegnata.
Ci rendiamo conto della fumosità di quel che stiamo dicendo, ma in fondo non è meno fumosa e ballerina la linea di confine tra il lecito e l’illecito tracciata dal Supremo Consesso, e dunque ci sembra opportuno che – quando possibile, come qui appare possibile – voi tentiate accortamente di approfittarne, anche perché non risulta che le ASL, almeno su questo versante, siano armate fino ai denti.
Se pertanto un discreto (in tutti i sensi…) rapporto di lavoro autonomo con la Sua “piccola azienda” dovrebbe ragionevolmente aiutarla a eludere/superare l’ostacolo dell’incompatibilità, sicuramente non altrettanto può dirsi dell’aspettativa che infatti mantiene in essere, anche se in regime di sospensione, l’attuale rapporto di lavoro subordinato il quale perciò – anche quando si tratti di un’aspettativa non retribuita, come verosimilmente sarebbe in questo caso – continua a spiegare la sua efficacia impedendoLe così di costituire la società con i Suoi compagni di cordata.
In definitiva, piuttosto che puntare su un’improbabile aspettativa che duri almeno… tre anni, può valere la pena articolare con l’azienda [che per di più, essendo “piccola”, potrebbe non frapporLe impedimenti insormontabili] una trasformazione del lavoro subordinato in un rapporto di lavoro – autonomo e comunque e molto meno stringente – magari come ipotetico rapporto-ponte verso un ripristino fra tre anni di quello odierno.
Infine, si tenga presente che in qualche cassetto parlamentare è stata riposta – in attesa di essere ripresentata alla prima circostanza utile (unitamente, chissà, a quel famoso tentativo del 51%…) – la proposta di legge cui si è fatto cenno qualche giorno fa e che al testo attuale, come derivante dalla l. 124/2017, del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 [“Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8”] vorrebbe aggiungere in coda “con espressa esclusione, per le società di capitali, delle cause di incompatibilità sancite alla lettera c)”.
Se mai allora questo tentativo andrà in porto – ma non c’è da farvi grande affidamento – a voi non resterebbe che trasformare in srl la vs snc: quando sarà e se sarà.
(gustavo bacigalupo)
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