Abbiamo altre volte ricordato che le imprese, e quindi anche le farmacie, che:
- effettuano pagamenti con bonifici bancari o assegni,
- versano l’intero incasso in banca,
- pagano con carta di credito le piccole spese,
- “stornano” gli utili dal conto corrente della farmacia al conto corrente privato non prelevando direttamente dalla cassa,
e che perciò, in sintesi, “tracciano” tutti i pagamenti/incassi dell’attività d’impresa [salvi quelli di ammontare non superiore ad € 500 per i quali – ferma l’esclusione di stipendi e carburanti – si può continuare a utilizzare il contante;
godono dell’importante “bonus” della riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, sia ai fini dell’Iva che delle II.DD.
È vero che per tutti i rivenditori al dettaglio – incluse anche qui le farmacie – questo beneficio valeva soltanto in caso di opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi; e però, ne parliamo al passato perché il Collegato alla Legge di Bilancio 2019 [D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018] ha reso obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi già a partire dall’1/07/2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro, e dall’1/01/2020 per tutti gli altri.
Insomma, come vediamo, non si scappa più.
È bene allora cogliere quest’opportunità, fare un ultimo sforzo e abituarci una volta per sempre a “tracciare” tutti (o quasi) i movimenti finanziari della farmacia.
La riduzione infatti, tanto per scendere nel concreto, da cinque a tre anni del termine a disposizione del Fisco per l’accertamento è un indubitabile vantaggio, tanto più se teniamo conto che almeno finora – e magari anche per le scarse risorse di cui ancor oggi sono dotati gli uffici fiscali – i controlli vengono eseguiti il penultimo o l’ultimo anno utile.
(franco lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!