Abbiamo altre volte ricordato che le imprese, e quindi anche le farmacie, che:

  1. effettuano pagamenti con bonifici bancari o assegni,
  2. versano l’intero incasso in banca,
  3. pagano con carta di credito le piccole spese,
  4. “stornano” gli utili dal conto corrente della farmacia al conto corrente privato non prelevando direttamente dalla cassa

e che perciò, in sintesi, “tracciano” tutti i pagamenti/incassi dell’attività d’impresa [salvi quelli di ammontare non superiore ad € 500 per i quali – ferma l’esclusione di stipendi e carburanti – si può continuare a utilizzare il contante;

godono dell’importante “bonus” della riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, sia ai fini dell’Iva che delle II.DD.

È vero che per tutti i rivenditori al dettaglio – incluse anche qui le farmacie – questo beneficio valeva soltanto in caso di opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi; e però, ne parliamo al passato perché il Collegato alla Legge di Bilancio 2019 [D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018] ha reso obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi già a partire dall’1/07/2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro, e dall’1/01/2020 per tutti gli altri.

Insomma, come vediamo, non si scappa più.

È bene allora cogliere quest’opportunità, fare un ultimo sforzo e abituarci una volta per sempre a “tracciare” tutti (o quasi) i movimenti finanziari della farmacia.

La riduzione infatti, tanto per scendere nel concreto, da cinque a tre anni del termine a disposizione del Fisco per l’accertamento è un indubitabile vantaggio, tanto più se teniamo conto che almeno finora – e magari anche per le scarse risorse di cui ancor oggi sono dotati gli uffici fiscali – i controlli vengono eseguiti il penultimo o l’ultimo anno utile.

 (franco lucidi)

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