Stiamo assumendo in farmacia uno o forse due giovani farmacisti, ma la legge finanziaria, come avete riferito anche voi, prevede alcune agevolazioni: posso avere un breve quadro riassuntivo?

 

È infatti proprio la Legge di Bilancio 2019 [ex legge finanziaria ma anche ex legge di stabilità] a introdurre – e non è certo la prima volta – un’agevolazione più o meno consistente, secondo le singole situazioni aziendali, per i datori di lavoro privati che assumono giovani eccellenze, e tra un momento sarà chiaro perché si tratta di “eccellenze”.

Il contratto di lavoro, che deve – manco a dirlo – essere a tempo indeterminato, per godere degli incentivi previsti va stipulato, e questo è un punto fermo quanto ineludibile,  tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

I lavoratori la cui assunzione può consentire di beneficiare degli incentivi sono:

  • i soggetti con un’età non superiore a 33 anni (e 364 giorni) in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 in università statali o private legalmente riconosciute;
  • i soggetti con un’età non superiore a 29 anni (e 364 giorni) con laurea magistrale conseguita – sempre in università statali o private legalmente riconosciute e sempre nel periodo 1° gennaio 2018/30 giugno 2019 – con voto finale pari a 110 e lode ma con almeno 108 punti nel percorso regolare di studi.

La norma si applica a tutti i cittadini europei.

L’incentivo, che è l’aspetto evidentemente più rilevante, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) a carico del datore di lavoro per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione ma con il tetto massimo di € 8.000 per ogni assunto.

Ricordiamo che l’esonero contributivo è previsto anche per i casi di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate anch’esse nel corso del 2019 (1° gennaio – 31 dicembre), mentre non è contemplato per i contratti di lavoro domestico e neppure – attenzione – per i datori di lavoro privati che nei 12 mesi precedenti all’assunzione abbiano operato licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Laddove inoltre il lavoratore – per il quale l’esonero dagli oneri contributivi sia stato fruito dal datore di lavoro solo parzialmente – venga assunto, purché ancora una volta a tempo indeterminato e nel corso del 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio spetta per la parte residua.

Aggiungiamo anche che è possibile [un aspetto su cui curiosamente sono sorte alcune incertezze che in realtà non hanno però ragione di essere] cumulare l’esonero contributivo con altri incentivi.

Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore – per il quale l’azienda abbia fruito dell’agevolazione – venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi successivi all’assunzione, scatta la revoca dell’esonero contributivo con il conseguente recupero da parte degli istituti del relativo ammontare.

(giorgio bacigalupo)

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