[…se anche per un breve periodo l’immobile è stato concesso in locazione]

 Per un immobile ricevuto in eredità – oggetto di precedenti lavori di ristrutturazione edilizia realizzati dal de cuius – la detrazione Irpef viene attribuita agli eredi soltanto se questi ultimi conservano la detenzione materiale e diretta del bene; di contro, la locazione anche per brevi periodi provoca automaticamente la perdita del beneficio.

Queste le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 282/2019.

L’art. 16-bis, comma 8, T.U.I.R. dispone infatti che “(i)n caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Sulla scorta di questo principio già in passato l’Agenzia delle Entrate (cir. n. 7/E del 27/04/18) aveva del resto precisato che “se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”.

Sempre secondo la circolare ora richiamata e anche precedenti documenti di prassi, la condizione della detenzione materiale e diretta del bene:

  • ricorre qualora l’erede assegnatario ne abbia la immediata disponibilità, potendo disporne liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (cir. n. 24/E del 10/06/2004, par. 1.1);
  • deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione.

L’Agenzia precisa tuttavia che la condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve essere soddisfatta per tutto il periodo d’imposta di riferimento per il quale si fa valere la detrazione; pertanto – e qui arriviamo al centro della questione affrontata nella risposta – qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, anche soltanto per pochi giorni nel corso del periodo d’imposta, non potrà fruire per quell’anno dello sconto fiscale, potendo però tornare a beneficiarne per gli anni successivi, al termine cioè del contratto di locazione o di comodato (cir. 17/E del 24/04/ 2015, par. 3.3).

(stefano civitareale)

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