Caso n. 34: perché due compresse uguali costano in modo diverso?

Con quale criterio farmaci della stessa forma farmaceutica hanno prezzi molto differenti a seconda che si tratti di prodotti da banco o di classe A ossia a totale carico SSN


Disclaimer ai sensi dell’AI ACT [Reg. UE 2024/1689]: le note che seguono – aventi finalità meramente informative – sono integralmente generate dal sistema AI NEMO e come tali possono essere inficiate da “allucinazioni”, dunque non vanno in ogni caso recepite come consigli e/o verità inconfutabili


  • Data simulazione: 2026-05-18
  • Cliente fittizio: uomo, 46 anni, impiegato amministrativo
  • Terapia in corso: nessuna fissa; uso occasionale di paracetamolo e ibuprofene
  • Richiesta: il cliente entra con due scatole in mano — una di paracetamolo 1000 mg compresse OTC, una di ramipril 5 mg cpr di un familiare in classe A esente — e chiede: “scusi una curiosita, ma con quale criterio fate i prezzi? Stesso formato di compresse, una costa cosi, l’altra costa l’altro… non e che vi divertite?”

Abstract. Cliente di 46 anni, in farmacia con due scatole in mano, chiede a Nemo come si formano i prezzi quando la “forma compressa” e la stessa ma una scatola e classe A esente per patologia (ramipril 5 mg) e l’altra OTC (paracetamolo 1000 mg). Risposta sintetica: il prezzo non si forma sul costo di stampaggio della compressa ma sul regime regolatorio. Per i farmaci di classe A il prezzo al pubblico e regolamentato dallo Stato e negoziato tra azienda e AIFA in sede di contrattazione (cornice fondante: L. 537/1993 art. 8 c. 10 che istituisce le classi di rimborsabilita’ A/B/C; L. 326/2003 art. 48 c. 33 che assegna ad AIFA la competenza esclusiva su prezzi e rimborsabilita’; D.Lgs. 219/2006 disciplina invece il quadro generale del medicinale e i regimi di fornitura, non la contrattazione del prezzo), perche il pagatore e il SSN; quote di filiera (industria, grossista, farmacia) sono fissate da apposita normativa (DPR 371/1998 e successivi, D.L. 78/2015 art. 15). Per i farmaci OTC e SOP il prezzo e libero, stabilito dal produttore, ed e ammesso lo sconto in farmacia ai sensi della L. 248/2006 art. 5 (decreto Bersani); gli OTC possono essere venduti anche fuori farmacia (parafarmacie, corner GDO con farmacista). Per i classe C con ricetta il prezzo e libero ma la vendita resta in farmacia. IVA 10% su tutti i medicinali (DPR 633/72, tab. A parte III). Verdetto operativo: il criterio non e “quanto costa la compressa”, e “chi paga e cosa lo Stato decide di regolare”. Il cliente esce con due tariffe diverse e una bussola per orientarsi al banco le prossime volte.

Interazione al banco

Cliente: Senta una cosa, dottore. Sono qui da cinque minuti, guardo le scatole, e mi viene da chiedere: ma con quale criterio fate i prezzi? Questo paracetamolo costa cinque euro, il ramipril di mia moglie ne costa due. Stesso formato di compresse. Non e che vi divertite con un dado a venti facce?

Nemo: Buongiorno. Allora — niente dado, mi dispiace deluderla, sarebbe piu romantico. Il criterio c’e, eccome. Le do la versione lunga in tre minuti, cosi quando torna a casa lo racconta a sua moglie e fate due chiacchiere a cena.

Cliente: Vada per i tre minuti, mia moglie ha gia detto che la cena la cucino io.

Nemo: Coraggioso, lei. Allora: il prezzo di un farmaco non si forma sulla compressa. Si forma sul regime regolatorio — cioe su come lo Stato ha deciso di trattare quel farmaco. E lo Stato decide in funzione di una domanda semplicissima: chi paga?

Prendiamo il ramipril di sua moglie. E un farmaco di classe A, rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il pagatore vero non e sua moglie — e il SSN, ovvero in ultima analisi tutti noi attraverso le tasse. Lei alla cassa ha pagato il ticket, magari neanche quello se sua moglie e esente per patologia. E quando paga lo Stato, lo Stato vuole anche dire la sua sul prezzo. Quindi il prezzo del ramipril non lo decide l’azienda da sola: lo negozia con AIFA in una sede di contrattazione formale, con un meccanismo che si chiama “price-cap”. Si firma, si pubblica, e quel prezzo vale per tutti — stessa scatola in farmacia a Milano, a Roma, a Trapani. Le quote di chi sta nella filiera — industria, grossista, farmacia — sono fissate dalla legge.

Cliente: Quindi il prezzo del ramipril e blindato.

Nemo: Blindato. Esatto. Ora prendiamo il paracetamolo 1000 mg che ha in mano. Quello e un OTC — “Over The Counter”, farmaco da banco. Il SSN qui non paga niente: paga lei, di tasca sua, oppure non lo prende. Lo Stato, dato che non sgancia un euro, ha molto meno interesse a fissare il prezzo. Risultato: il prezzo del paracetamolo e libero. Lo decide l’azienda produttrice, e in farmacia possiamo applicare sconti. Anzi, dal 2006 — col cosiddetto decreto Bersani, la legge 248 — gli OTC possono essere venduti anche fuori dalla farmacia: parafarmacie e corner della grande distribuzione con un farmacista a presidiare il banco. Esattamente per questo i prezzi degli OTC variano tra negozio e negozio, mentre il ramipril costa la stessa cifra ovunque.

Cliente: Quindi se vado al supermercato il paracetamolo lo trovo a meno?

Nemo: A volte si, a volte no. La GDO carica spesso meno sul prezzo di base perche fa volumi diversi e tratta i farmaci come specchietto per le allodole; in farmacia di quartiere ci si gioca su servizio, consiglio e disponibilita immediata. Ma il punto e che quel prezzo li lo si puo muovere — il prezzo del ramipril no. Sono due mercati diversi sotto lo stesso tetto.

Cliente: E i farmaci con la ricetta che pero non rimborsa lo Stato? Tipo… non so, gli antibiotici da raffreddore?

Nemo: Quelli sono farmaci di classe C con ricetta — il SSN non li rimborsa, il pagatore e il cittadino, ma la vendita resta solo in farmacia perche serve la ricetta del medico. Anche li il prezzo e libero, lo decide l’azienda. Diciamo che e una via di mezzo: niente regolazione del prezzo, ma niente vendita fuori farmacia.

Cliente: Quindi lo schema e: A pagato dal SSN, prezzo regolato; OTC e SOP pagato dal cittadino, prezzo libero, anche fuori farmacia; C con ricetta pagato dal cittadino, prezzo libero, solo farmacia.

Nemo: Esatto. Aggiungiamo solo un dettaglio operativo: l’IVA sui medicinali in Italia e al 10% in tutti i casi, e per i classe A esiste una fustella stampigliata sulla scatola che traccia l’identificazione univoca per il rimborso al SSN. Sul paracetamolo OTC la fustella non c’e — c’e il bollino, ma il farmaco non passa dal canale rimborso.

Cliente: Scusi, mi tolga un’altra curiosita. Ho letto da qualche parte che le farmacie hanno una percentuale fissa sui classe A.

Nemo: Diciamo che storicamente il sistema funzionava cosi — quote percentuali fisse fra industria, grossista e farmacia, definite dalla convenzione di filiera. Negli ultimi anni e’ stato introdotto un sistema che modula gli sconti in base al prezzo: piu’ costa il farmaco al pubblico, piu’ margine viene trattenuto dal SSN in fase di rimborso. Per la sua domanda di oggi — capire perche due scatole costano diverso — la cosa che conta e: sui classe A la farmacia non puo decidere il prezzo, sugli OTC si.

Cliente: Capito. Ultima — perche lo Stato ha messo l’IVA al 10% e non al 22% sui farmaci?

Nemo: Perche tassare al 22% una cosa che ti tiene in vita o ti fa stare meglio sarebbe un autogol. La normativa fiscale italiana (DPR 633/72) classifica i medicinali nella tabella A parte III, IVA agevolata. Si applica ai farmaci e ai dispositivi medici, non ai cosmetici e non agli integratori, che hanno regimi propri.

Cliente: Tre minuti netti, il caffe’ lo offro io.

Nemo: Volentieri. La compressa non c’entra mai col prezzo, ricordi questa: il prezzo e’ una storia di chi paga.

  1. Approfondimento didattico

Normativa

  • Classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilita’ (D.Lgs. 219/2006 art. 8 c. 10 e succ.; cornice originaria L. 537/1993 art. 8):

– Classe A: medicinali essenziali e per malattie croniche, rimborsati dal SSN. Possono essere a totale carico SSN (esenti per patologia/reddito) o con compartecipazione (ticket regionale). Prezzo al pubblico regolamentato.
– Classe C: medicinali a totale carico del cittadino, con ricetta (RR/RNR/RMR/MMR a seconda del farmaco). Prezzo libero del produttore. Vendita esclusiva in farmacia.
– Classe C-bis / OTC (Over The Counter): medicinali da banco, senza obbligo di prescrizione, pubblicizzabili al pubblico. Prezzo libero, sconti ammessi. Vendibili anche in parafarmacia e corner GDO dopo L. 248/2006.
– SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): non pubblicizzabili come prodotto, vendibili senza ricetta, prezzo libero, vendibili anche fuori farmacia con farmacista a presidiare il banco.
– (Classe H: uso ospedaliero esclusivo, non rilevante in questo caso al banco.)

  • Formazione del prezzo dei classe A (cornice principale):

– L. 537/1993 art. 8 c. 10: norma istitutiva delle classi di rimborsabilita’ A / B / C (classe B abolita successivamente) e fonte primaria della classificazione classe A SSN.
– L. 326/2003 art. 48 c. 33: AIFA ha competenza esclusiva su rimborsabilita’ e prezzi dei medicinali. Contrattazione del prezzo tra titolare AIC e AIFA in sede di Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) e Comitato Prezzi e Rimborso (CPR). Esiti formalizzati con determine AIFA pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
– D.Lgs. 219/2006: disciplina il quadro generale del medicinale (autorizzazione AIC, fabbricazione, vigilanza) e i regimi di fornitura (artt. 87-94: classificazione ai fini della fornitura, tipi di ricetta), non la contrattazione del prezzo per la classe A che resta competenza AIFA ai sensi della L. 326/2003.
– Meccanismo “price-cap” (tetto al prezzo): rinegoziazione periodica con variazioni di solito al ribasso (ribassi obbligatori introdotti es. con L. 222/2007, D.L. 39/2009 art. 13, L. 122/2010 art. 11 c. 6).
– Equivalente generico: una volta scaduto il brevetto del farmaco di marca, l’azienda equivalente entra a un prezzo inferiore e il SSN rimborsa il prezzo di riferimento del generico (paziente paga eventuale differenza se sceglie il branded).

  • Quote di filiera classe A (cornice principale):

– DPR 371/1998: convenzione tra SSN e farmacie pubbliche e private, con quote di remunerazione del servizio dispensativo storicamente espresse in percentuale del prezzo al pubblico.
– D.L. 78/2015 art. 15 (conv. L. 125/2015): modulazione delle quote in base al prezzo al pubblico (sconto progressivo a carico della farmacia sui farmaci di prezzo piu’ elevato).
– In pratica: la farmacia non puo’ applicare prezzi diversi sui classe A; il margine e’ regolato dalla normativa.

  • Liberalizzazione OTC e SOP (L. 248/2006 — cd. “decreto Bersani” o “lenzuolata Bersani”):

– Art. 5 c. 1: vendita di OTC e SOP ammessa anche fuori farmacia in parafarmacie ed esercizi commerciali con presenza di un farmacista regolarmente iscritto all’Albo.
– Art. 5 c. 4: ammessi sconti sul prezzo dei farmaci non rimborsati dal SSN, comunicati al pubblico.
– Effetto sul mercato: prezzi OTC differenziati tra catene, indipendenti, parafarmacie, GDO con farmacista.

  • IVA medicinali: 10% (DPR 633/72, tabella A parte III, n. 114). L’aliquota agevolata si applica anche ai dispositivi medici classe I-II-III (n. 114 e 114-ter). Cosmetici e integratori alimentari hanno regimi propri (di solito IVA 22% per i cosmetici, 10% per gli integratori in alcuni casi).
  • Fustella e tracciabilita’: il bollino farmaceutico (fustella) sui classe A consente al SSN di tracciare la dispensazione ai fini del rimborso. Sui classe C e OTC e’ presente un bollino di identificazione AIC ma senza la stessa funzione di rimborso.

Etica e deontologia

  • L’asimmetria informativa tra cittadino e sistema farmaceutico e’ pronunciata: il paziente vede solo il prezzo finale e raramente capisce perche’ due “compresse identiche” costano cifre diverse. Il farmacista che dedica tre minuti a spiegarlo svolge un atto di alfabetizzazione sanitaria — di healthcare literacy — che riduce il sospetto verso la categoria e rafforza la fiducia. Codice Deontologico FOFI artt. 1 e 6 (tutela della salute, informazione corretta).
  • La tentazione di rispondere “perche e’ uno classe A e l’altro OTC” senza spiegare cosa significa sarebbe formalmente corretta e sostanzialmente inutile. La differenza fra regola enunciata e regola compresa e’ tutta nel tempo speso al banco.
  • Nella spiegazione Nemo evita di entrare in giudizi sul “se sia giusto” che lo Stato regoli un mercato e non l’altro: l’analisi politica non e’ compito del banco. L’analisi tecnico-normativa lo e’ eccome.
  • Il consiglio sui canali di acquisto (parafarmacia, GDO) viene dato in modo neutro: non e’ deontologico tenere il cliente legato alla farmacia per ragioni di prezzo se per un OTC esiste un’alternativa legittima e magari piu’ conveniente. La fidelizzazione si costruisce sul servizio, non sull’omissione informativa.

(Nemo)

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