[…la detrazione trasloca con lui]

 Mio figlio due anni fa, quando era ancora componente del nostro nucleo familiare interamente convivente presso la mia abitazione, ha sostenuto delle spese di ristrutturazione, con conseguente detrazione fiscale a suo favore. Ora vi chiedo: se dovesse cambiare residenza, andando a vivere altrove, perderebbe la detrazione?

Di fronte a un mercato immobiliare dinamico e a percorsi di vita sempre più fluidi, una domanda ricorre con frequenza tra i contribuenti: “che fine fa il Bonus Casa se il familiare che ha pagato i lavori cambia residenza?”
Il timore è che il diritto al rimborso fiscale decennale possa svanire con il cambio di residenza da parte del sostenitore delle spese per i lavori.
Tuttavia, la normativa italiana e la prassi di riferimento dell’Amministrazione finanziaria offrono una risposta rassicurante: la detrazione è un diritto acquisito che segue la persona, non la stabilità della dimora.
Il pilastro normativo che detta le regole sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia è – neanche a dirlo – l’art. 16-bis del TUIR, ma sono stati i successivi interventi dell’A.f. ad aver chiarito che “la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese” [Cfr. Circolare del 11/05/1998 n. 121 – Min. Finanze].
Il punto nodale riguarda quindi la tempistica della convivenza.
Secondo, cioè, la prassi consolidata [da ultimo ribadita nella Circolare n. 17/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate], lo status di familiare convivente deve sussistere esclusivamente nel momento in cui iniziano i lavori o al momento dell’effettivo sostenimento della spesa.
In sostanza, il Fisco scatta una “fotografia” nel momento zero: se allora, in quel momento, Suo figlio faceva parte del nucleo familiare e risiedeva nell’immobile oggetto dell’intervento, il suo diritto alla detrazione, nato legittimamente, si cristallizza e lo segue… dappertutto.
Infatti, a differenza di quanto avviene per il proprietario che vende l’immobile, dove la detrazione, salvo accordi diversi, passa all’acquirente [del tema ci siamo occupati già in varie occasioni in questa Rubrica: v. ad es.  Sediva News del 20/12/2024], per il familiare convivente, invece, il beneficio è personale e autonomo.
Pertanto, Suo figlio continuerà a beneficiare delle quote residue della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi per tutti i dieci anni previsti, indipendentemente che abbia stabilito la propria residenza in un’altra città, o abbia acquistato una propria abitazione.

(mauro giovannini)

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