Ho ereditato da poco due veicoli che vorrei vendere a terzi e mi è stato detto che non vanno indicati nella dichiarazione di successione: è vero? E in ogni caso devo fare un doppio passaggio d’intestazione dei veicoli? E, in caso affermativo, entro quale termine?

Intanto, è vero che i due veicoli non dovranno essere inseriti nella dichiarazione di successione.

Ed è quanto prevede espressamente la normativa in materia di imposte sulle successioni, per la quale infatti non devono essere indicati nella dichiarazione di successione i veicoli iscritti al PRA [Pubblico Registro Automobilistico], perché esclusi dall’attivo ereditario.

Tale esclusione, tuttavia, non incide sugli obblighi amministrativi connessi al trasferimento della proprietà del veicolo, dato che l’erede che acquisisce – appunto iure successionis – la proprietà di autoveicoli o motoveicoli è comunque tenuto a procedere alla regolarizzazione dell’intestazione, la quale viene operata mediante la trascrizione presso il PRA da parte dell’acquirente [che in questo caso è ovviamente l’erede] e il connesso aggiornamento [a nome suo] della carta di circolazione: e questo, in applicazione dell’art. 94 del Codice della Strada [D.Lgs. 285/1992], entro 60 giorni, sempre in questo caso specifico, dalla data di accettazione dell’eredità formalizzata con la sottoscrizione dell’erede autenticata secondo le procedure previste dal PRA/ACI.

Ne consegue che, qualora l’erede intenda successivamente vendere a propria volta il veicolo, questo ulteriore trasferimento avverrà non già, evidentemente, dal de cuius a favore del terzo acquirente, ma dall’erede a favore di quest’ultimo rendendosi infatti in tal caso necessario un duplice passaggio di proprietà [dal defunto all’erede e dall’erede al terzo acquirente], ognuno dei quali soggetto alle formalità di trascrizione e al pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 446/1997.

L’omessa richiesta di trascrizione entro i termini, infine, espone all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 94, comma 3, del Codice della Strada, attualmente compresa tra euro 727 ed euro 3.629, oltre alle ulteriori conseguenze amministrative previste dalla disciplina vigente, tra cui il possibile ritiro della documentazione di circolazione sino alla regolarizzazione della posizione.

(francesco sonnino silvani)

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