Dal 1° gennaio 2026, questa la prima buona notizia, il tasso di interesse legale – come peraltro ben sapete, perché ne abbiamo già dato ampia notizia – è diminuito dal 2% all’1,60% annuo.
Il tasso legale è notoriamente quello che viene applicato, ad esempio, sugli importi delle imposte versate in ritardo e però, attenzione, qui la diminuzione del tasso con efficacia dal 1° gennaio non può avere evidentemente effetti retroattivi e quindi, nei fatti, può operare e opera solo per i versamenti effettuati dall’inizio di quest’anno.
La seconda buona notizia sta nella permanenza anche nel 2026 [domani chissà…] della c.d. ventilazione dei corrispettivi – di cui era stata preannunciata la soppressione – e dunque l’importo riscosso dalla farmacia non deve essere annotato in contabilità nelle varie aliquote, ma, come sempre, ripartito proporzionalmente all’iva sugli acquisti, tranne naturalmente l’iva risultante dalle fatture emesse che infatti indicano le aliquote iva applicate.
In ultima analisi, almeno sotto questo aspetto, nulla è cambiato.
(franco lucidi)
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