Il collaboratore dell’impresa familiare [anche oggi, dunque, alla ribalta…] ha diritto – lo sappiamo tutti – a vedersi riconoscere dal titolare al momento della cessazione del rapporto gli incrementi aziendali, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro da lui prestato, oltre alla liquidazione degli utili attribuitigli e non liquidati nel corso del tempo e/o alla partecipazione [sempre nella proporzione ora citata] ai “beni acquistati” con gli utili.
E però, la determinazione, in particolare, dei detti incrementi si è rivelata/si rivela spesso una vicenda molto complicata e quindi foriera nei fatti di contenziosi tutt’altro che agevoli da gestire, specie con riguardo – come abbiamo osservato parecchie volte – alla qualità [non tanto alla quantità] del lavoro del collaboratore familiare, cui tuttavia incombe l’onere della prova anche in ordine a questo fattore.
In un recente caso, in cui il collaboratore si occupava all’interno dell’impresa degli aspetti finanziari e commerciali, la Cassazione ha ritenuto logico far riferimento alle tariffe che regolano i compensi dovuti ai professionisti [come ad esempio avvocati, commercialisti, architetti ecc…], ma riducendone gli importi tenuto conto – questo l’assunto, che ci sembra significativo, della Suprema Corte – che il collaboratore non era iscritto in nessuno di tali albi professionali e riconoscendogli infine un compenso di Euro 30.000 annui, corrispondente ad una partecipazione in ragione del 6% agli incrementi aziendali.
Questo, non c’è dubbio, può anche essere un criterio ragionevole [perfino con un ampio ambito applicativo], pur se naturalmente ogni fattispecie – ma, se si preferisce, ogni impresa familiare – ha o può avere la sua storia e comunque per il collaboratore familiare non è certo facilissimo ottenere giudizialmente un risultato economico di riguardo.

 

(stefano lucidi)

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