Con “rinegoziazione” si intende – in particolare e soprattutto – la modifica dell’ammontare del corrispettivo (il canone) contrattualmente previsto, ma, attenzione, in caso di aumento o diminuzione del canone, effetti e adempimenti sono differenti.

Analizziamoli brevemente:

  • Variazione del canone in diminuzione

In questo caso non c’è alcun obbligo di comunicazione all’Ade, ma registrare l’accordo è soltanto nell’interesse del contribuente, perché in questo modo egli mette al corrente l’ufficio erariale del minor imponibile fiscale in termini di Irpef [che verrà formalizzato con la dichiarazione dei redditi] e in termini di imposta di registro annuale [in quest’ultimo caso, però, gli effetti della riduzione del canone si avranno a decorrere dall’anno successivo a quello della data dell’accordo].

La registrazione della riduzione del canone di locazione, comunque, è esente da imposta di registro e di bollo e dovrebbe [il condizionale è d’obbligo] non avere limiti di tempo, ma la prassi dell’Agenzia delle Entrate è quella di “tornare indietro” non oltre 1 anno, sostenendo inoltre che la registrazione sia necessaria per attribuire la data certa alla convenuta riduzione del canone.

  • Variazione del canone in aumento

In questo caso vige l’obbligo di registrazione entro 30 giorni, in quanto al maggior canone corrisponde, oltre che un maggior imponibile Irpef, anche una maggiore imposta di bollo e di registro che dovrà essere versata contestualmente alla presentazione del modello RLI in modalità telematica.

Un ultimo cenno lo meritano sicuramente anche i contratti in regime di “cedolare secca”, perché la prassi dell’Ade è di non accettare – per tali tipologie di contratti – le variazioni in aumento del canone, tant’è che con questo regime sono incompatibili, e dunque interdetti ove non si voglia decadere dall’opzione, perfino gli aggiornamenti Istat per espressa disposizione di legge.

Sono invece concesse, anche in regime di “cedolare secca”, le variazioni in diminuzione [senza pertanto pregiudicare minimamente l’applicazione di questo particolare regime di tassazione], sia pure limitatamente alla temporaneità ed eccezionalità dell’evento.

(mario astrologo)

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