Il  Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla G.U. del 26/10/2019, n. 252) contiene, tra le altre, due novità che riguardano da vicino le farmacie: la proroga dell’esonero di fatturazione elettronica [a determinate condizioni] e la possibilità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per mezzo del Registratore Telematico.

Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la prima [Cfr. art. 15, comma 1], più che di una novità si tratta sostanzialmente di una proroga, in quanto  è stato esteso anche per tutto il 2020 l’esonero,  o per meglio dire il divieto (già in vigore per il 2019),  di emettere fatture elettroniche nei confronti delle persone fisiche in relazione a prestazioni sanitarie, ovvero la vendita di prodotti ed erogazioni  di servizi,  per i quali vige l’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto, tornando ancora una volta sull’argomento, la farmacia – qualora emetta una fattura c.d. “parlante” al privato cittadino contenente almeno un prodotto detraibile ai fini dell’Irpef, rendendo così obbligatoria la trasmissione di tali informazioni al Sistema Tessera Sanitaria – dovrà emettere questa fattura, anche per tutto il 2020 soltanto in formato cartaceo e consegnarla naturalmente al cliente oltreché al proprio commercialista per le opportune registrazioni contabili [non potendo questi prelevare il documento dallo SDI proprio perché non si tratta di una FE].

L’altra importante novità introdotta dal decreto collegato [Cfr. art. 15, comma 2] consiste nella possibilità da parte delle farmacie e degli operatori sanitari di trasmettere, a partire dal 1° luglio 2020, i dati al Sistema Tessera Sanitaria per mezzo del Registratore Telematico.

Fermo dunque il divieto ricordato poco fa, le farmacie dal 1° luglio del prossimo anno potranno utilizzare il RT – oltre che per la registrazione, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici – anche per adempiere all’obbligo dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Infatti, in conformità a quanto già previsto dalle stesse specifiche tecniche dei RT [le quali nella loro ultima versione n. 8 del 28/06/2019 hanno precisato che “il colloquio RT e sistema Tessera Sanitaria avviene con le medesime regole di accreditamento degli esercenti al portale Fatture e Corrispettivi, ma utilizzando una diversa configurazione dei dispositivi che devono comunque risultare censiti nell’area “Corrispettivi” del portale. I certificati “fabbricante” e “dispositivo” installati sul RT restano gli stessi, ma il colloquio con il sistema Tessera Sanitaria deve richiamare un apposito servizio esposto con l’indirizzo “https:// apid.sanita.finanze.it”. A tal fine i produttori devono predisporre una versione del firmware che gestisce la chiamata al nuovo servizio, dedicata esclusivamente agli operatori sanitari che già trasmettono al sistema Tessera Sanitaria i dati delle cessioni e prestazioni sanitarie, mantenendo invariato il tracciato XML da trasmettere e le regole di invio.”] sono stati definiti i tempi di applicazione di quella che, a quanto pare, potrà rivelarsi una semplificazione per le farmacie, dato che con il solo utilizzo del RT verranno assolti al tempo stesso anche tutti gli obblighi concernenti l’inserimento e la trasmissione al Sistema TS dei dati degli scontrini [o, se preferite, dei documenti commerciali] parlanti emessi al cliente.

Non ci resta, in conclusione, che attendere che i RT recepiscano le nuove disposizioni con gli opportuni aggiornamenti dei propri firmware a cura delle case costruttrici o direttamente dei tecnici abilitati.

 (mauro giovannini)

 

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