La mia società è proprietaria di un immobile che abbiamo dato in affitto a un medico nel gennaio 2025, ma il conduttore è in ritardo di diverse mensilità nel pagamento del canone; nella prossima dichiarazione dei redditi sarò costretto ad indicare (pagandoci le tasse) anche i canoni scaduti ma non ancora incassati?
L’argomento è sempre attuale ma la risposta è ancora quella di cui abbiamo dato conto anche poco tempo fa e che è nel senso dell’obbligatorietà – per il locatore di un immobile commerciale – di dichiarare l’intero importo previsto nel contratto del canone annuo, anche se effettivamente non riscosso.
Lo ha confermato una volta di più, addirittura recentissimamente, anche la Cassazione (Sez. trib. n. 27451/2025) che ha perciò ribadito l’impostazione ormai consolidata della stessa Agenzia delle Entrate [che quindi, ovviamente, è diventata ora anche, ma forse prima ancora, quella dei giudici di legittimità] secondo la quale, in particolare, “la successiva risoluzione del contratto [e questo – aggiungeremmo – anche per effetto di una clausola risolutiva espressa condizionata al raggiungimento di un certo numero di mensilità inevase] non fa venire meno l’obbligo di dichiarare i canoni stessi (maturati e non incassati) producendo effetti solo per il futuro”.
Infatti, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come per l’appunto le locazioni, la risoluzione opera solo per il futuro: il che significa che, fino al momento in cui il giudice dichiara per l’appunto la risoluzione, il contratto produce effetti e il canone continua a maturare, con la conseguenza appena anticipata: i canoni maturati prima della risoluzione, cioè, restano dovuti e devono essere pertanto dichiarati.
Per di più, attenzione, non vale per le locazioni commerciali – al contrario di quelle abitative – la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per i canoni maturati e non riscossi risultanti dal provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
Insomma, per negozi ed uffici non si sfugge e la sentenza lo ribadisce senza ombra di dubbio: “il canone di locazione deve essere sempre dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo”.
E finché le cose rimarranno in questi termini non resterà – per i proprietari di immobili commerciali – che scegliere accuratamente i propri… conduttori.
(stefano civitareale)
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