Da molti anni gestisco una farmacia rurale in una piccola frazione, ma, vista l’età, vorrei lasciare la gestione. Temo che rinunciando alla gestione provvisoria possa perdere il mio diritto all’indennità d’avviamento a suo tempo pagata al precedente gestore provvisorio. Questo rischio è concreto?

Il tema del rapporto tra rinuncia alla gestione provvisoria della farmacia e l’indennità di avviamento è stato oggetto di alcune Sediva news, ma indubbiamente trattarlo ancora non può certo danneggiare nessuno.

Possiamo intanto tranquillizzarla in quanto Lei [fermo quel che diremo più in là] non corre alcun rischio, perché l’indennità di avviamento ex art. 110 T.U.San. spetta in tutti i casi di decadenza per qualsiasi causa [compresa dunque la rinuncia] dal diritto di esercizio, indipendentemente che si tratti di titolarità definitiva o autorizzazione all’esercizio provvisorio: in caso di premorienza del titolare o gestore provvisorio, il diritto spetta agli eredi.

Per di più, nel Suo caso, l’indennità di avviamento fu da Lei corrisposta al momento del subentro nella gestione provvisoria e questo nel concreto può agevolare molto la vicenda: diversamente, infatti, potrebbe insorgere una questione di riparto dell’ammontare dovuto dal nuovo gestore provvisorio tra Lei e il precedente gestore [anche se per la verità si tratta di un problema che in pratica non si pone da parecchio, perché sono ormai molti anni che le gestioni provvisorie vengono conferite solo dopo che il soggetto abbia corrisposto al precedente titolare o gestore provvisorio, o loro eredi, quanto dovuto].

L’indennità – che, ripetiamo, è a carico del subentrante [e anche qui indipendentemente che si tratti di un nuovo titolare definitivo o di un nuovo gestore provvisorio] – va calcolata come detto nel citato art. 110, ed è pertanto pari al triplo del reddito medio annuo dell’esercizio dichiarato ai fini fiscali per gli ultimi cinque anni di gestione e dunque, almeno virtualmente, in caso di accertamento fiscale in ordine a uno o più dei cinque ultimi esercizi, si dovrebbe assumere quello definito con l’amministrazione finanziaria.

Quanto al valore di “arredi, provviste e dotazioni”, spetta se ovviamente questi beni sussistono al momento del subentro.

Però, attenzione, c’è un… però: potrebbe darsi infatti – e non sarebbe certo la prima volta – che la farmacia non sia accettata da nessuno, né in via provvisoria né all’esito di un concorso ordinario, per ragioni evidentemente riconducibili soltanto o soprattutto alla temuta antieconomicità della gestione della Sua farmacia se il bacino d’utenza apparisse per ipotesi molto poco remunerativo.

In questa eventualità, è allora verosimile che la Regione e/o il Comune e/o l’Asl ritengano necessario – per sopperire ai bisogni dell’assistenza farmaceutica della frazione in cui Lei ha gestito finora l’esercizio – istituire se non altro un dispensario da affidare a una farmacia della zona: senonché, il titolare di quest’ultima non sarebbe tenuto a versarLe né l’indennità di avviamento né altro, perché l’affidamento in gestione di un dispensario non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 110 T.U.

(stefano lucidi – gustavo bacigalupo)

 

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