[…ma in realtà tutto sembra tornare]

Premetto che non è il mio lavoro ma una curiosità mi attanaglia da tempo: ho sempre trovato “anomalo” che la farmacia per le FE emesse nei confronti della asl non riscuota la relativa imposta come fa per tutti gli altri clienti…Mi potete dare qualche ragguaglio?

Per la verità, non è il primo che ce lo chiede e bisogna riconoscere che per un non “addetto ai lavori” – come Lei si dichiara – questo particolare regime desta un certo stupore “stravolgendo”, come in effetti stravolge, il normale meccanismo di funzionamento dell’Iva consistente, come sapete tutti, nell’addebito/riscossione dal cliente, da parte della farmacia, dell’imposta inclusa nel prezzo al dettaglio e, successivamente, nel versamento della stessa all’Erario al netto di quella assolta “a monte” sugli acquisti di beni e servizi dai fornitori della farmacia.
Ma, come abbiamo già avuto modo di chiarire in questa stessa Rubrica, nonostante le apparenze, questo regime così “strano”, tanto … “strano” non lo è affatto, rispondendo invero a precise finalità antielusive, come diremo tra un momento.
Ricordiamo intanto che, secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, lo split payment [o “scissione dei pagamenti”, per restare nella nostra lingua] è quel particolare regime Iva applicabile alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle società da queste controllate, nonché delle fondazioni e delle società quotate in borsa; regime Iva che individua come debitore di imposta nei confronti dell’Erario il cessionario/committente (cioè, l’amministrazione pubblica) e non il cedente/prestatore (la farmacia che qui è ovviamente il fornitore della PA).
Conseguentemente, i fornitori delle pubbliche amministrazioni – comprese per l’appunto le farmacie per le forniture di medicinali e altri prodotti rese sia alle ASL [in base alle convenzioni regionali] e sia anche nei confronti di qualsiasi altra amministrazione pubblica come, ad esempio, un comune – non si vedono tuttora corrispondere l’iva esposta in fattura che viene infatti trattenuta dalla P.A. interessata e da questa versata direttamente all’Erario.
Il nostro Governo ha chiesto e ottenuto, a suo tempo, una proroga in ordine all’applicazione di questo regime [che, diversamente, sarebbe cessato al 30 giugno 2023], proroga che al momento attuale è previsto che scada al 30 giugno 2026, cosicché dal 1 luglio p.v. lo split payment dovrebbe venire meno [anche se, come al solito, il condizionale qui, come in altri casi del genere, è d’obbligo].
Il fatto è, proprio per giustificare pienamente il condizionale, che lo split payment si sta rivelando – è esattamente questo il punto (!) – molto efficace nella lotta all’evasione [cosiddetta “da riscossione”] impedendo in sostanza che il cedente/prestatore (anche, cioè, la farmacia) possa sottrarsi, nelle forniture a un ente pubblico, all’obbligo di versare all’Erario l’imposta addebitata in fattura al cessionario/PA.
Lo split payment – intendiamoci – è e resta in principio una misura temporanea visto che deroga alle disposizioni comunitarie in materia.
Senonché, considerato proprio il successo conseguito in termini di lotta all’evasione, l’Italia ha appunto chiesto e ottenuto l’ulteriore proroga di cui si è appena detto, in attesa che il perfezionamento sia della fatturazione elettronica che della trasmissione telematica dei corrispettivi possa garantire quegli stessi risultati in termini di aumento del gettito realizzati con lo split payment, e renda così possibile tornare al regime normale [con soddisfazione, verosimilmente, di tutte le imprese interessate e quindi anche delle farmacie…e di Lei in particolare].

(stefano civitareale)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!