Come negli altri anni, anche questa volta la Rubrica riparte con una analisi adeguata – perlomeno con riguardo ai temi di maggior interesse per la farmacia e/o il farmacista – del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026–2028”, che poi è naturalmente e semplicemente la legge di bilancio 2026, approvata con l. n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata nella GU dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1 gennaio 2026, “salvo quanto diversamente previsto” nel testo stesso del provvedimento.

Ricordando che anche questa finanziaria – tanto per cambiare – si risolve [per effetto della solita questione di fiducia posta all’immancabile maxi emendamento governativo] in un unico Art. 1 e 973[!] commi, abbiamo scelto, come argomento d’esordio, il tema – del resto, di per sé, ampio quanto basta – indicato nel titolo, cui nei prossimi giorni seguiranno pertanto le analisi degli altri aspetti secondo noi più cospicui e che verranno successivamente raccolte, unitamente a questa News, in un unico testo/compendio pubblicato nel nostro quotidiano online “Piazzapitagora.it” [inoltre, quanto prima, per dare finalmente un seguito concreto all’impegno assunto qualche tempo fa, riporteremo i pareri che – tra quelli pervenuti – ci sono parsi in pratica complementari tra loro e dunque forse in grado di meglio rappresentare una ipotetica communis opinio della vostra categoria, e di esperti del settore, sulla vicenda così delicata accennata nella Sediva News del 31 dicembre u.s. “Chi ha paura di Amazon?”].

***

  • Rimodulazione degli scaglioni IRPEF [commi 3-4]

Scende dal 35% al 33% l’aliquota applicata sullo scaglione di reddito intermedio, e perciò:

  • i redditi fino a Euro 28.000 sconteranno ancora l’aliquota del 23%;
  • oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000, l’aliquota è fissata nel 33%;
  • mentre sui redditi eccedenti Euro 50.000 continuerà ad applicarsi il 43%.

Il risparmio fiscale massimo sarà quindi pari a 440 euro, perché:

(50.000– 28.000) x (35% – 33%) = 440 euro.

 

  • Riduzione di 440 euro di specifici oneri detraibili [commi 3-4]

Per compensare la riduzione del gettito erariale derivante dalla detta misura di 440 euro, i contribuenti con un reddito imponibile complessivo superiore a 200.000 euro [escludendo, tuttavia, dal conteggio il reddito inerente all’abitazione principale e alle relative pertinenze] è prevista una riduzione per il medesimo importo – appunto 440 euro –  della detrazione d’imposta connessa a determinate tipologie di oneri detraibili.
In particolare, con l’introduzione – per effetto del comma 4 dell’art. 1 della legge – del nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter del Tuir, viene ridotta, nel tetto massimo per l’appunto di complessivi 440 euro, la detrazione dall’imposta lorda in relazione:

  • a tutti gli oneri che danno diritto alla detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie per le quali, dunque, non c’è alcuna novità;
  • alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Tale riduzione, tuttavia, non riguarda altre tipologie di oneri detraibili, quali:

  • detrazioni per familiari a carico;
  • detrazioni per canoni di locazione;
  • detrazioni per interventi di recupero edilizio.

 

  • Locazioni brevi [comma 17]

È una delle vicende più dibattute in sede parlamentare e viene confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% [sulla prima abitazione] e del 26% [sulla seconda abitazione] anche tramite intermediari, e però, attenzione, al tempo stesso è stata ridotta da 4 a 2 unità immobiliari la facoltà di optare per la cedolare secca per le locazioni non imprenditoriali.
Sono ritenuti tali dalla legge – senza possibilità di “prova contraria” – i titolari di non più di 2 appartamenti utilizzati per le locazioni brevi, scattando pertanto, dal terzo in poi, la presunzione di imprenditorialità con il conseguente obbligo di apertura di una partita iva, di una posizione previdenziale, ecc..

 

  • Modifiche al regime delle plusvalenze [commi 42-43]

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, e quindi sostanzialmente a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi di quest’anno, le plusvalenze realizzate sui beni strumentali e patrimoniali [si ricorda che la plusvalenza è data dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il c.d. valore netto contabile] sono interamente imponibili nell’anno di realizzazione, venendo quindi meno la possibilità di rateizzare le relative imposte nell’esercizio di realizzo e nei 4 esercizi successivi.
Permane invece la possibilità di rateizzare quanto dovuto sulle differenze realizzate a seguito di cessioni d’azienda o rami di essa, a patto che il periodo di detenzione non sia inferiore a 3 anni.

 

  • Affrancamento straordinario delle riserve [commi 44-45]

È prevista per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta [parliamo perciò di società] la possibilità di un affrancamento mediante il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 10% dell’ammontare della riserva che si vuole affrancare, e tale ammontare assumerà così la natura di riserva di utili, con conseguente possibilità di sua distribuzione ai soci senza alcun ulteriore aggravio fiscale per la Società.
L’imposta sostitutiva del 10% dovrà essere liquidata nella dichiarazione dei redditi riferita al 2025, e versata obbligatoriamente in 4 rate annuali, la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2025 [giugno/luglio 2026] e le altre tre nei tre anni successivi.

 

  • Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni [comma 144]

Viene elevata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società quotate e non quotate di cui alla l. 448/2001 dal 18% al 21%.
Tale incremento di 3 punti percentuali ha efficacia dalle rivalutazioni riferite alla data del 01/01/2026 e perfezionate entro il 30/11/2026.

  • Contributi a forme pensionistiche;

A decorrere dal 1° luglio 2026, per tutti i neoassunti, ma solo per loro, l’adesione alla previdenza complementare sarà automatica nella forma prevista dai contratti collettivi e perciò il TFR dovrà essere versato annualmente in uno dei fondi pensione complementari previsti, per l’appunto, nei contratti stessi.
Però, il lavoratore dipendente, entro 60 giorni dall’assunzione, avrà facoltà di scegliere un fondo complementare diverso da quello indicato dal contratto collettivo, o addirittura di rinunciare al versamento dell’importo in un qualsiasi fondo complementare, potendo così nei fatti – in caso di rinuncia – lasciare il TFR in azienda.
Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR a un fondo complementare [quello previsto nel contratto collettivo o quello prescelto dal lavoratore] scatta invece ineludibilmente, e quindi senza lasciare margine di scelta al lavoratore, se l’azienda ha più di 60 dipendenti, e questo limite scende a 50 dal 1° gennaio 2028 e a 40 dal 1° gennaio 2032.
Viene in ogni caso elevato da € 5.164,57 a € 5.300,00 il limite di deducibilità dalle imposte dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle diverse forme di previdenza complementare accennate poco fa.

  • Divieto compensazione ruoli;

A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene interdetta la compensazione con crediti d’imposta a tutti i contribuenti – titolari di farmacia e non, farmacisti e non, società di persone o di capitali – quando abbiano debiti iscritti al ruolo per importi superiori ad € 50.000 [oggi il limite è di € 100.000].
Ma il divieto non opera se il debito tributario è stato rateizzato e/o se viene presentata la domanda di rottamazione dei ruoli.

  • Ritenute di acconto d’imposta tra imprese;

Dal 1° gennaio 2028 diventa obbligatoria una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da applicare sull’ammontare delle fatture relative ad operazioni tra imprese [prestazioni di servizi e cessione di beni], escluse dunque le transazioni economiche nei confronti dei consumatori finali.
L’aliquota è dello 0,5% per il 2028 e dell’1% a decorrere dal 2029.
Dovrà essere però emanato un provvedimento dall’Agenzia delle Entrate circa le modalità applicative di questa nuova ritenuta che – è fin troppo ovvio – complicherà parecchio [stando perlomeno a quel poco che si ricava dalla Legge di bilancio] la vita delle imprese, e naturalmente le farmacie non faranno eccezione perché si vedranno coinvolte in questa importante novità, ad esempio, anche le fatture di merce (!) emesse sia dall’industria che dal grossista, ma non quelle emesse dalla farmacia agli acquirenti, che evidentemente sono più o meno tutti cessionari al dettaglio e perciò consumatori finali.

  • Definizione tributi locali

Il provvedimento attribuisce a regioni e/o altri enti locali la facoltà di disporre/introdurre autonomamente forme di definizione agevolata dei tributi di propria spettanza, senza in ogni caso poter ridurre il loro ammontare, ma potendo comunque intervenire [fino dunque ad azzerarlo…] sull’importo dovuto a titolo di sanzioni e/o interessi.
Come per altre vicende, tuttavia, potremo tirare le fila sull’impatto di questa disposizione di legge soltanto alla luce delle decisioni assunte dai vari enti locali.

  • Bonus edilizi [comma 22]

Viene prorogata per tutto il 2026 la disciplina dei bonus edilizi introdotta con la Finanziaria 2025 e pertanto:

  • la percentuale di detrazione applicabile resta al 36% anche per quest’anno, ma viene elevata al 50% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritti di proprietà e/o di diritti reali di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • e però la detta la percentuale di detrazione scende per il 2027 al 30%, elevata tuttavia al 36% sempre per le spese sostenute dai titolari di uno dei diritti reali citati poco fa.

Queste agevolazioni in discorso “assorbono” naturalmente anche gli interventi di eco-bonus e sisma-bonus, sempre alle condizioni previste per ciascuna categoria.

  • Agevolazioni zone colpite da eventi sismici [commi 580, 595, 616 e 617]

Prorogate le norme che prevedono esenzioni ai fini IRPEF ed IRES dei redditi da fabbricati situati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017 nonché – sempre per gli stessi immobili – le esenzioni dall’IMU e dalla TASI.
Riconosciuta anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU già prevista fino al 31/12/2025 per i fabbricati a uso abitativo situati nelle regioni Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori, rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
Estesa, infine, la detrazione fiscale del 110% anche alle spese sostenute nell’anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a condizione, però, che le relative istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente al 30/03/2024.

  • Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di iva [comma 111]

L’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate e senza pregiudizio di ulteriori eventuali controlli, può ora procedere direttamente [senza necessità, cioè, di effettuare uno specifico accertamento ad hoc] alla liquidazione dell’iva anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale: il termine di decadenza per l’amministrazione finanziaria è quello del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dovrebbe essere stata presentata.
Questa attività può aver luogo, del resto, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi, nonché degli elementi desumibili dai dati delle presentazioni telematiche periodiche; tutte informazioni ormai da anni a disposizione del fisco “in tempo reale”.

  • Tassazione dei dividendi [comma 51e 55]

Sono state introdotte alcune importanti modiche anche al trattamento fiscale dei dividendi e degli utili percepiti da imprenditori individuali e/o da società e derivanti da strumenti, e contratti finanziari assimilati.
In particolare, la misura dell’importo soggetto a tassazione – ad oggi  limitata, per tutti i dividendi percepiti, al 58,14% per le imprese individuali e società di persone, e al 5% per le società di capitali – viene riservata d’ora in poi ai soli dividendi corrisposti sulle partecipazioni al capitale sociale non inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Gli stessi limiti si applicano, per uniformità di normativa, anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni aventi i requisiti PEX.
Se le condizioni appena richiamate [partecipazione “minima” del 5% o di costo fiscale non inferiore a 500.000 euro] non sono rispettate, sia i dividendi che le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Per i dividendi corrisposti da società italiane a società ed enti residenti negli stati membri UE e negli stati aderenti all’accordo SEE inclusi in un’apposita lista, si applica la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota dell’1,20% sempre alle condizioni che le partecipazioni detenute non siano inferiori al 5% o di costo fiscale non inferiore a 500.000 euro [diversamente, si possono far valere le ritenute nella misura stabilita dalle Convenzioni].
Queste nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 01/01/2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni effettuate dalla stessa data.
Nulla cambia, invece, per le persone fisiche che percepiscono i dividendi fuori dal regime d’impresa, per le quali continuerà ad applicarsi la ritenuta “secca” [a titolo d’imposta] del 26%.

  • Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione degli immobili delle imprese individuali [35-41]

Vengono riproposti – negli stessi termini della precedente riapertura – i regimi fiscali agevolati di assegnazione di beni ai soci e di estromissione dal patrimonio aziendale dei beni immobili strumentali delle imprese individuali.
Pertanto, le società commerciali che assegnano o cedono entro il 30/09/2026 ai propri soci beni immobili o mobili registrati non direttamente utilizzati per l’attività, versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% [oppure al 10,5% se la società non è operativa] sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Lo stesso regime si applica alle società immobiliari che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine.
I soci, però, devono risultare già iscritti alla data del 30/09/2025 nel libro soci – ove istituito – oppure dovranno esservi iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/2025.
Sulle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione/trasformazione si applica l’imposta sostitutiva del 13%.
L’imposta sostitutiva sull’assegnazione, invece, va sempre versata in due rate di cui la prima pari al 60% entro il 30/09/2026 e la seconda, per il restante 40%, entro il 30/11/2026.
Per le imprese individuali la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio aziendale dei beni immobili strumentali riguarda quelli posseduti al 31/10/2025 a condizione che l’operazione sia effettuata tra il 01/01/2026 e il 31/05/2026.
Il versamento dell’imposta sostitutiva – nella stessa misura prevista per l’assegnazione ai soci degli immobili delle società – deve essere effettuato sempre in due rate, di cui la prima per il 60% entro il 30/11/2026 e la seconda, per il restante 40%, entro il 30/06/2027.
Gli effetti dell’estromissione decorrono, invece, già dal 01/01/2026.
In conclusione, la Legge di Bilancio 2026 – come vediamo – conferma un intervento organico su diversi profili fiscali di rilievo in ambito immobiliare e patrimoniale, incidendo in modo significativo sulle agevolazioni edilizie, sul trattamento tributario degli immobili, sulla tassazione dei dividendi e sulle operazioni di assegnazione ed estromissione dei beni.
Ci rendiamo ben conto di come possa risultare ostica la lettura e la “digestione” di queste importanti notazioni di commento alla Finanziaria, ma il loro fortissimo rilievo per molti di voi impone un’adeguata  vostra attenzione sull’intera vicenda, oltreché – s’intende – un’attenta valutazione, caso per caso, sia in fase di pianificazione fiscale come anche nella gestione delle operazioni societarie e patrimoniali, tenuto conto dei termini temporali previsti e delle condizioni richieste per l’accesso ai regimi agevolati.

  • Incentivi alle assunzioni
  • Nuovo sgravio contributivo parziale per assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, effettuate – le une e le altre – nel corso del 2026 e con durata non superiore a 24 mesi: le modalità operative saranno definite con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali [MLPS], nel rispetto – come numerose altre volte – di specifici limiti di spesa.
  • Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici con almeno tre figli minorenni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
    • il tetto dell’esonero è fissato in euro 8.000 annui di contributi;
    • la durata della misura è stabilita in:
      • 12 mesi, per i contratti a tempo determinato;
      • fino a 18 mesi, in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato;
      • e in 24 mesi, per i contratti a tempo indeterminato.

E però, attenzione, questa seconda misura non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

  • Part-time e conciliazione vita-lavoro

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con almeno tre figli conviventi [ma fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità] hanno priorità nella trasformazione del rapporto da full-time a part-time.

Per i datori di lavoro che accettano la trasformazione o la rimodulazione, è previsto un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per un massimo di 24 mesi.

Le modalità operative – anche qui – saranno definite da apposito decreto del MLPS, sempre nel rispetto di specifici limiti di spesa.

  • Bonus mamme 2026

Per il solo anno 2026 è previsto un contributo di 60 euro mensili [erogato in un’unica soluzione di 720 euro nel mese di dicembre 2026] a favore delle lavoratrici madri con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui e che abbiano:

  • due figli [il più piccolo dei quali non deve aver compiuto 10 anni];
  • oppure più di due figli [e in questo caso il più piccolo non deve aver compiuto i 18 anni];

Il bonus non è imponibile a imposte e contributi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.

Resta invece confermato anche per quest’anno l’esonero contributivo totale [fino a 3.000 euro annui] per le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato [introdotto dalla Legge di Bilancio 2024]. 

  • TFR e previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, invece, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, come illustrato nella Sediva News del 16 gennaio, alla quale pertanto rinviamo.

  • Ammortizzatori sociali e NASpI

Modifica delle modalità di erogazione della NASpI anticipata: esattamente, l’importo dal 2026 non sarà più corrisposto in un’unica soluzione ma in due tranche (70% + 30%), con vincoli più stringenti in caso di rioccupazione.

***

Concludendo, come abbiamo visto, la Finanziaria 2026:

  • rafforza significativamente gli strumenti di incentivo alle assunzioni;
  • introduce nuove tutele per le famiglie; e
  • modifica aspetti rilevanti della previdenza e del TFR, con impatti concreti sull’organizzazione e sul costo del lavoro delle farmacie.
  • Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate [commi 438-447]

Viene rifinanziato, come detto all’inizio, il credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES unica del Mezzogiorno per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, nel limite di spesa, peraltro, di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
Inoltre, il credito ZES viene esteso anche a Umbria e Marche, due regioni precedentemente escluse dalla normativa.

  • Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica [commi 448-452]

È previsto un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo del credito già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025 [e precedentemente riconosciuto nella percentuale del 60,3811%] a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0.
In definitiva, le imprese che hanno richiesto il credito d’imposta ZES nel 2025 [con l’aggiunta del credito integrativo suddetto] arriveranno a un ammontare totale pari al 75% del credito stesso.
Tale ulteriore credito aggiuntivo dovrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate e sarà utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026.

  • Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali: ild. iper-ammortamento [commi 427-436]

Viene riproposta la disciplina a favore delle ditte individuali/società che prevede la maggiorazione del 180% per la quasi totalità delle farmacie dell’ammortamento civilistico [cosiddetto “iper-ammortamento”] per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali c.d. industria 4.0 e industria 5.0 interconnessi al sistema aziendale.
L’agevolazione è valida anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Per poter accedere al beneficio, i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

  • Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie – c.d. Tobin-tax [commi 19-21]

Viene previsto un aumento dell’aliquota della c.d. Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi [che passa dallo 0,2 allo 0,4 per cento], sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari [che passa dallo 0,02 allo 0,04 per cento].

  • Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni [commi 126-128]

Viene introdotto un contributo pari a 2 euro a titolo di spese amministrative doganali, posto a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro; sarà riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione delle merci.
Nel quadro delineato dalla Legge di Bilancio 2026 emergono varie misure di carattere fiscale e agevolativo destinate a incidere sulle decisioni di investimento e sulla gestione finanziaria delle imprese, con particolare riferimento ai crediti d’imposta, agli ammortamenti e ad alcuni oneri connessi alle operazioni finanziarie e commerciali.

*   *  *

Queste disposizioni, sembra chiaro, dovranno essere fatalmente meglio ripercorse e dunque sottoposte a una valutazione più puntuale, specie con riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso ad alcune agevolazioni, tenendo comunque anche conto dei limiti di spesa, delle scadenze temporali e delle condizioni di utilizzo dei benefici fiscali introdotti dalla Finanziaria.

  • Rottamazione Quinquies

Come preannunciato in varie occasioni, la legge di bilancio di quest’anno ha introdotto la c.d. rottamazione quinquies, avente ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti:

  • dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 (liquidazione automatizzata e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi) e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972 (liquidazione automatizzata e controllo formale della dichiarazione Iva);
  • dal mancato pagamento di contributi INPS dichiarati;
  • dalla violazione di norme del Codice della strada.

N.B. Non rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi che derivano da accertamenti esecutivi e/o di valore ai fini dell’imposta di registro, di liquidazione e di recupero di crediti d’imposta [come anche gli atti di contestazione separata delle sanzioni].


Il contribuente che intenda aderire dovrà farlo inoltrando apposita domanda entro e non oltre il 30 aprile 2026 in forma telematica direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Gli importi pagati avranno ad oggetto soltanto le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle, senza interessi e sanzioni.
Il pagamento potrà essere operato dal contribuente:

  • in unica soluzione;
  • in via rateale con un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.

Qualora si optasse per questa seconda soluzione, i pagamenti della prima, seconda e terza rata dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, mentre quelli dalla quarta alla cinquantunesima rata – a partire dal 2027 – dovranno essere corrisposti il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno.
Dalla seconda rata, inoltre, viene applicato un tasso di interesse annuo del 3% calcolato però sin dal 1 agosto 2026.
Quanto alle ultime rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, i pagamenti dovranno essere operati entro il 31 dicembre 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Infine, nel caso in cui non fosse pagata una sola rata o due rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata, si decade dalla rottamazione e dunque – in tal caso – dovranno essere corrisposti all’Erario anche sanzioni e interessi.

  • L’imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per il lavoro notturno e festivo

Il provvedimento prevede per i soli “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro” [art. 1, comma 11] – quindi, indifferentemente, sia per i collaboratori farmacisti, sia per i magazzinieri e sia per i commessi, ecc. –  un’imposta sostitutiva dell’IRPEF […e delle addizionali regionali e comunali] del 15% relativamente alle maggiorazioni e indennità per il lavoro notturno, festivo, nonché per quello svolto nei giorni di riposo settimanali per un limite d’imponibile massimo pari a 1.500 Euro.
Infine, una breve notazione – peraltro già anticipata in una recente Sediva News – sui buoni pasto elettronici: il comma 14 dell’art. 1 della legge di bilancio ha modificato il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti ai dipendenti che passa da 8 a 10 Euro.

  • L’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali e la detassazione dei premi di risultato

Quanto al primo punto [l’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali], i commi 7 e 12 della Finanziaria prevedono questa imposta sostitutiva dell’Irpef relativamente alle imposte sui redditi con un’aliquota del 5% applicata agli incrementi retributivi  corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, a condizione che – si badi bene – nel 2025 il reddito complessivo del prestatore di lavoro non sia stato superiore a 33.000 Euro.
Quanto al secondo [la “detassazione dei premi di risultato”], viene introdotta dai commi 8, 9 e 12 una modifica della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.
In particolare, si prevede – per gli anni 2026 e 2027 – una riduzione dell’aliquota di tale tributo dal 5% all’1% con l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso da 3.000 a 5.000 Euro lordi.
Per l’applicabilità di questo regime agevolativo è essenziale, però, che nell’anno precedente a quello di percezione di questi emolumenti il reddito da lavoro dipendente del contribuente non sia stato superiore a 80.000 Euro.

(Studio Bacigalupo – Lucidi)

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