• L’acquisto di una parafarmacia da parte della snc titolare di farmacia.
  • Il locale adiacente alla farmacia per il farmacista che intenda riposare.

Le “DOMANDE & RISPOSTE AI” del giorno, riguardano i seguenti quesiti:

  • Quesito: “Ho una snc titolare di farmacia. Posso acquistare con la stessa società una parafarmacia?
  • Risposta AI: “Sì, la società titolare della farmacia (una SNC) può acquistare ed essere titolare di una parafarmacia, poiché la titolarità di una farmacia non implica incompatibilità con la gestione di una parafarmacia. Mentre la legge stabilisce che un farmacista possa partecipare solo a una società titolare di farmacie e che una società possa detenere un numero limitato di farmacie, l’esercizio di una parafarmacia è un’attività distinta e non è soggetto agli stessi limiti di incompatibilità.
    Perché è possibile?
    Nessuna incompatibilità specifica: Non esiste una normativa che vieti a una società titolare di farmacia di detenere anche una parafarmacia.
    Natura differente dell’attività: Le parafarmacie sono esercizi che vendono prodotti farmaceutici senza obbligo di autorizzazione sanitaria, ma richiedono una licenza per prodotti non farmaceutici.
    Stessi principi della partecipazione: Chiunque partecipi a una società che detiene una farmacia può esercitare anche attività di parafarmacia, sia come persona fisica che come società.
    Cosa considerare
    Regolamentazione della parafarmacia: È importante verificare i requisiti specifici per la gestione della parafarmacia, soprattutto per la vendita di prodotti alimentari, che richiedono licenze aggiuntive.
    Sinergia tra attività: Potete valutare se esistono sinergie tra la farmacia e la parafarmacia, ma le due attività rimangono distinte dal punto di vista normativo.
    In sintesi, la vostra società SNC, in quanto titolare di farmacia, può procedere all’acquisto della parafarmacia senza incontrare ostacoli normativi legati alle incompatibilità del titolare di farmacia.”

Il ns. Commento: L’art. 7, comma 2, della l. 362/91 dispone che “le società di cui al comma 1 [ndr. società di persone, di capitali e cooperative a responsabilità limitata] hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”; come del resto abbiamo sottolineato in parecchie occasioni, potremmo anche non essere del tutto d’accordo, ma sta di fatto che quell’oggetto esclusivo impedirebbe/impedisce, sia per la giurisprudenza amministrativa che per lo stesso Ministero della Salute, l’assunzione della titolarità e/o lo svolgimento e/o l’esercizio di una qualsiasi altra attività, e men che meno – è chiaro – l’assunzione della titolarità di una parafarmacia.
Quindi l’A.I., soprattutto tenuto conto del suo “abbeveramento” in tutto quel che – in giurisprudenza, in dottrina, nella prassi amministrativa, ecc. – il web [e dintorni…] le offre, sembra qui aver preso un granchio niente male perché sostanzialmente non c’è una sola fonte che apra davvero alle società titolari di una o più farmacie la porta dell’esercizio di altre attività, e d’altronde è proprio la parafarmacia l’esercizio ulteriore su cui particolarmente la giurisprudenza ha espresso il suo avviso contrario evocando esattamente il citato art. 7, secondo comma.
Semmai, quindi, l’ostacolo potrebbe essere nei fatti aggirato ma non – per le ragioni appena dette – dalla società come tale, bensì da uno o più dei suoi soci che potrebbero infatti costituire a propria volta una società che assuma essa stessa la parafarmacia oppure potrebbe essere uno o più soci ad acquisirla a nome proprio.
Ma, ripetiamo, almeno qui l’A.I. non si è ben… edotta.

  • Quesito: “Posso avere un locale ad uso abitativo comunicante con la farmacia, ad esempio, per il riposo durante la guardia?
  • Risposta AI:Sì, è consentito realizzare uno spazio privato ad uso abitativo (es. per riposo, pasti, ecc.) comunicante con la farmacia, purché:
  • sia separato fisicamente dall’area aperta al pubblico;
  • rispetti le norme igienico-sanitarie e urbanistiche;
  • non interferisca con l’attività commerciale o con i locali destinati alla dispensazione dei farmaci.

Molte Regioni richiedono una planimetria aggiornata e una comunicazione all’ASL o al SUAP.”.
Il ns. Commento: la risposta questa volta è corretta, perché un locale comunicante con la farmacia, ma destinato ad uso abitativo, potrebbe evidentemente rivelarsi egualmente funzionale allo svolgimento del servizio caratteristico della farmacia [e di eventuali nuovi servizi] potendo essere utilizzato come spazio per il riposo pomeridiano o notturno, quando evidentemente la farmacia sia obbligatoriamente aperta per turno, come anche per la fruizione durante la giornata di pasti del titolare, dei soci, del personale dipendente e dei collaboratori.
Certo è che non si rinvengono norme, ancor meno imperative, che impediscano una vicenda del genere.

(aldo montini)

 

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