Essendo titolare individuale di una farmacia ma anche di una parafarmacia vorrei destinare all’interno sia dell’una che dell’altra [che non sono in realtà vicine tra loro] un angolo per lo svolgimento di attività estetiche come manicure, ricostruzione unghie, ecc. Quali sono le procedure da seguire?
L’applicazione di unghie artificiali e la decorazione e/o ristrutturazione di unghie [da parte di un professionista specializzato, chiamato comunemente onicotecnico] sono attività che dovrebbero essere tendenzialmente ricondotte a quelle di estetista e soggiacere, pertanto, alle prescrizioni della legge 1/1990, nonché alle leggi regionali (ove esistenti) e soprattutto ai regolamenti comunali.
Il condizionale è d’obbligo perché, secondo talune pronunce giurisprudenziali [e anche per qualche amministrazione regionale], per l’esercizio di tali attività non sarebbe necessario il titolo di estetista non implicando, a differenza degli autentici trattamenti estetici, alcun intervento invasivo e/o modificativo sul corpo umano, risolvendosi invece nell’abbellimento di unghie naturali e/o nell’applicazione di “protesi” a queste ultime senza alcun intervento su di esse.
Anche questa posizione, però, ci pare opinabile perché, a ben guardare, l’intervento di ricostruzione unghie [che pure potrebbe essere comunemente ricompreso, ad esempio, nelle prestazioni di un Nail Corner] – consistendo in una vera e propria applicazione di protesi ungueale con interventi di manicure e/o ricostruzione delle unghie – costituirebbe pur sempre un intervento sulla superficie del corpo umano allo scopo di “mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti” (art. 1, legge 1/1990).
Si verte, quindi, in una situazione di incertezza, da cui si uscirà verosimilmente sol quando tali attività verranno compiutamente disciplinate.
Agli effetti pratici, e per concludere, ai fini dell’individuazione della persona alla quale la farmacia [o la parafarmacia] potrebbe/dovrebbe affidare lo svolgimento di tale attività a favore della propria clientela – assumendosi, di conseguenza, la relativa responsabilità sia verso la pubblica autorità che nei confronti dei clienti per il possesso delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività stessa e, rispettivamente, per gli eventuali danni cagionati – dovrà inevitabilmente farsi riferimento, per quel che riguarda i requisiti, ai regolamenti comunali cui bisognerà guardare anche per quel che concerne le dotazioni minime dei locali ove queste prestazioni siano rese.
E però, una volta rispettate tutte le prescrizioni da osservare a questo riguardo, e anche i requisiti sia professionali che logistici, per l’inizio dell’attività sarà di norma sufficiente la SCIA al Comune competente con la nomina a preposto del responsabile del servizio stesso.
(matteo lucidi)
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