Io e mia moglie stiamo per concludere un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile già arredato, con un impianto dell’aria condizionata e frigorifero appena acquistati dal locatore. Qualora vi fosse un loro guasto, chi è tenuto alla loro riparazione?
In linea generale, l’art. 1576, 1 comma, cod. civ., stabilisce che, ad eccezione delle riparazioni c.d. “di piccola manutenzione”, il locatore deve eseguire nel periodo di vigenza della locazione abitativa [4+4] tutte le riparazioni necessarie.
Ricordiamo che le riparazioni di piccola manutenzione – stando al disposto dell’art. 1609 cod.civ. – sono quelle derivanti dal deterioramento cagionato dall’uso e non dal caso fortuito o dalla longevità dell’impianto.
Tra queste, si badi bene, non rientra nessuna spesa che sia, anche indirettamente, relativa agli impianti [elettrico, idrico e termico] interni all’immobile locato e necessari all’erogazione di servizi indispensabili per il suo godimento.
Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11353/2014, il conduttore, che quindi sareste in questo caso Lei e Sua moglie, ha diritto [sempreché evidentemente il danno non sia ascrivibile a colpa del conduttore] ad essere risarcito in caso di mancata riparazione di un qualunque impianto dell’unità abitativa – ma, s’intende, non del frigorifero, come Lei ipotizza – della cosa locata, fermo l’obbligo per il locatore di provvedere alle opere di straordinaria manutenzione.
(matteo lucidi)
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