Il Comunicato del MEF pubblicato in G.U. il 4/02/2021 fissa allo 0% il tasso di riferimento degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
L’interesse di mora, come del resto è noto, altro non è che un “costo maggiorato” che si applica a una rata non pagata [ad es. la rata del mutuo, del leasing, ecc.] nel rispetto di termini temporali stabiliti a livello contrattuale tra un creditore [ad es. la banca] e il debitore [ad es. la farmacia].
Per il primo semestre 2021, pertanto, gli interessi “legali” di mora corrispondono al cd. tasso di riferimento [che nel primo semestre, come si è detto, è uguale allo 0%] maggiorato di otto punti percentuali.
Il tasso applicabile è dunque pari a un complessivo 8%.

(marco righini)

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