Qualche giorno fa è giunta in farmacia una richiesta di pagamento per l’abbonamento Radio TV. Ma è legittima? Non abbiamo alcun televisore in uso nel negozio …

In effetti è più di una farmacia che anche quest’anno segnala il “ritorno” di solleciti del genere e quindi è bene fare chiarezza anche sulla scorta delle norme vigenti e dei chiarimenti resi nelle risposte alle FAQ della RAI.
Canone speciale: cos’è e chi lo deve pagare… Il canone radiotelevisivo speciale è dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni TV e radio al di fuori dell’ambito familiare o comunque a scopo di lucro, diretto o indiretto.
Sono quindi soggetti al pagamento del canone speciale le attività commerciali aperte al pubblico e quindi anche le farmacie; le aziende, gli uffici, gli enti e gli studi professionali; gli esercizi che usano TV o radio per l’intrattenimento del pubblico o del personale.
Deve essere ben chiaro che anche gli apparecchi non effettivamente utilizzati per vedere la TV possono essere soggetti al canone se rimangono idonei alla ricezione del segnale radiotelevisivo. La Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito – come d’altronde abbiamo ricordato in più circostanze – che il canone è un tributo dovuto per il semplice possesso di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione, anche se non viene effettivamente utilizzato per la visione di programmi televisivi, ma se ne fa suo, ad esempio, per la diffusione di dati, informazioni, messaggi pubblicitari, filmati dimostrativi o finanche nell’ambito di sistemi di videosorveglianza.
Circostanza questa (della pura idoneità alla ricezione del segnale radio-tv) che sovente viene trascurata: diverse farmacie, infatti, utilizzano in funzione di monitor apparecchi televisivi [che spesso, paradossalmente, hanno un prezzo inferiore ai monitor “puri”…] ma che rimangono pur sempre, per l’appunto, dispositivi che mantengono inalterata l’idoneità alla ricezione del segnale radio-tv con la conseguenza che il canone rimane irrimediabilmente … dovuto (!)
… E quando, invece, non è dovuto. Ben diversamente, è chiaro, se la farmacia non possiede apparecchi idonei alla ricezione del segnale terrestre o satellitare non è tenuta al pagamento del canone speciale.
Niente canone, dunque, per i computer privi di sintonizzatore TV, né per i monitor da presentazione, o per i vecchi televisori analogici, trattandosi perciò di tutti dispositivi non soggetti al canone, proprio in quanto non possono ricevere direttamente il segnale radiotelevisivo. Anche la visione di contenuti in streaming non costituisce possesso di apparecchi riceventi, come confermato dalle stesse note del MISE.
Cosa rischia chi non paga il canone speciale. Il mancato versamento del canone, quando dovuto, configura un illecito tributario; gli organi di controllo, pertanto, possono procedere alla verbalizzazione e all’applicazione delle relative sanzioni.
Concludendo, è bene verificare se i monitor in uso nella nostra farmacia sono tali o sono televisori che fungono da monitor; in tale ultimo caso – torniamo a dire – il canone è dovuto, a meno che non ci si voglia sobbarcare l’onere di “sigillare” la ricezione del segnale ma in questo caso l’operazione deve essere fatta da un tecnico Rai e non da un “privato” qualsiasi; l’escamotage, per di più, non pone completamente al riparo da contestazioni perché, come è intuibile, il sigillo può sempre essere manomesso.
In ultima analisi, o si rinuncia al monitor-televisore o (sembrerebbe proprio questa la scelta migliore o quantomeno più, per così dire, pragmatica) si paga il canone.

(stefano civitareale)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!