L’art. 26 del TUIR – modificato/integrato dal dl n. 34/2019 – disciplina l’imputazione dei redditi fondiari.
In particolare, nel caso in cui i redditi derivanti da contratti di locazione non siano percepiti e sia comprovata l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento, non concorrono a formare il reddito.
Per le imposte versate su canoni scaduti e/o non percepiti [“come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità”, precisa ulteriormente – ma coerentemente – l’ultima parte del primo comma del citato art.26] viene tuttavia riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare che può pertanto essere utilizzato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto.
E però, laddove il contribuente non voglia usufruire del credito di imposta, potrà presentare un’apposita istanza di rimborso.
Fin qui parrebbe del tutto chiaro, se non fosse che la pratica quotidiana offre numerosi casi di malintese interpretazioni di questa vicenda perché continuano a essere fin troppo numerosi i contribuenti che ritengono che sia sufficiente la mancata percezione dei redditi locativi per essere esonerati dalla loro inclusione nella dichiarazione dei redditi, mentre – ben diversamente – abbiamo visto come la condizione per l’esenzione sia ineludibilmente o quella di una comprovata “intimazione di sfratto per morosità” oppure quella, pure comprovata, della “ingiunzione di pagamento” naturalmente sempre in sede giudiziaria.
(giuditta procaccini)
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