La ns. è una snc. Io e il mio socio abbiamo necessità per ragioni di “sopravvivenza” di prelevare mensilmente una somma di denaro e si è pensato di accontentarci di € 2.000 ciascuno.
Noi lavoriamo entrambi nella farmacia come farmacisti ma purtroppo non abbiamo previsto nello statuto nessun compenso in modo espresso, come invece voi avete più volte sottolineato come condizione inderogabile per retribuire il lavoro dei soci.
Possiamo prelevare egualmente le somme, almeno come utili d’acconto?
È un tema che abbiamo trattato anche di recente [v. Sediva News del 6.7.2022: Neppure ai soci di snc o sas è consentito prelevare utili sociali nel corso dell’esercizio annuale] e dunque possiamo soltanto ripeterci.
Se allora l’atto costitutivo/statuto della snc prevede – come obbligatorie – vostre prestazioni lavorative nella farmacia sociale e/o nella società [però non necessariamente prestazioni di “farmacisti al banco”], ma ha dimenticato di indicare quale sia il compenso spettante, non vi resta, per “sopravvivere”, che apportare una banale modifica che integri lo statuto contemplando espressamente questo vostro diritto di percepire dalla società [anzi, di prelevarlo perché, trattandosi di una snc, è verosimile che a entrambi lo statuto riconosca anche la facoltà di effettuare pagamenti per conto della società] una retribuzione dell’attività lavorativa, professionale e/o amministrativa che sia, svolta nella o per la società e/o la farmacia sociale.
Fino a che pertanto non avrete formalizzato statutariamente [è necessario che la modifica avvenga per rogito notarile] questa voce di costo sociale, non potrete prelevare alcunché e neppure, giova rimarcarlo una volta di più, a titolo di utili in acconto.
Come infatti abbiamo già ricordato, la Cassazione ha ribadito che non sono ammissibili acconti sugli utili quando ancora non determinati, e perciò prima che il bilancio [o, come nel caso di una società di persone come la vostra snc, il rendiconto annuale] sia stato approvato, ferma naturalmente – nelle ipotesi in cui la società presenti un deficit patrimoniale – l’impossibilità di liquidarli anche quando essi siano stati determinati.
Del resto, aggiungiamo per completezza, l’art. 2627 del cod. civ. prevede che gli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure riserve che come tali non possono essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno.
In definitiva, un’espressa previsione nello statuto dei compensi lavorativi spettanti ai soci diventa nei fatti inevitabile, dovendo altrimenti i soci trovare un altro modo – almeno nei primissimi anni di vita della società – per “sopravvivere” [dato che ragionevolmente dal secondo o terzo o quarto anno “sopravviverete” con la liquidazione/prelievo degli utili dell’anno precedente come risultanti dal bilancio/rendiconto annuale].
Insomma, rispondendo in sintesi al quesito riassunto nel titolo, i “compensi di lavoro ai soci” sono prelevabili solo se espressamente previsti nello statuto, mentre la “liquidazione di utili in acconto” è vietata e qui neppure lo statuto può disporre diversamente.
(gustavo bacigalupo – stefano lucidi)
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