Mi è stata notificata a mezzo pec dall’Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento. Tuttavia mi è stato fatto notare che l’indirizzo pec del mittente (l’Agenzia) non è registrato nei pubblici registri, ma figura semplicemente tra i contatti nel sito web dell’Amministrazione. Questo fatto può invalidare la notifica?

Purtroppo per Lei, la cartella deve ritenersi correttamente notificata.

La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere valida la notifica a mezzo Pec proveniente da un indirizzo dell’Agente della riscossione anche se non inserita nei pubblici registri, specie [come d’altronde è nel Suo caso] quando l’indirizzo sia rinvenibile sul sito istituzionale dell’Agenzia [SS.UU. 15979/2022].

La validità della notifica, pertanto, viene inficiata solo quando vi siano pregiudizi sostanziali [concreti, attuali e non generici] che abbiano effettivamente limitato al contribuente il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24.

Precisiamo, infine, che è sempre onere del contribuente – secondo, del resto, i principi generali – dimostrare “quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” [Cass. Civ. 18684/2023].

(valerio pulieri)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!