Ho letto la Vs. Sediva News di oggi sul decesso del coniuge a cui era stata addebitata la separazione, ma vorrei sapere cosa succede quando a mancare è il coniuge “buono”, come è accaduto a nostri vicini di casa.

Il Suo quesito ci offre l’occasione, è chiaro, di allargare la breve indagine al caso che Lei oggi ci sottopone, a quello cioè della premorienza del coniuge non responsabile della separazione giudiziale, mentre nella Sediva News di ieri – attenendoci al quesito – avevamo affrontato quello della premorienza del coniuge responsabile [anche se nel titolo, per un refuso, è mancato un “non”, dato che in realtà avrebbe dovuto infatti essere “Separazione con addebito: il vitalizio a carico del coniuge responsabile NON si trasmette agli eredi”.
Ora, in caso di decesso del coniuge non responsabile [quello che Lei ha definito “buono”] si applica il secondo comma dell’art. 548 cod. civ. secondo cui “Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”.
Pertanto, in questa ipotesi – differentemente dall’altra – il coniuge separato superstite [quindi quello responsabile] non rientra nella linea successoria del de cuius, ma, come si rileva facilmente dalla lettera della disposizione soprariportata dell’art. 548, “se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”  egli avrà diritto soltanto a vedersi corrispondere dagli eredi del coniuge deceduto, sempre quello “buono”, un assegno vitalizio che – sempre ai sensi dello stesso art. 548 cod. civ. – dovrà essere “commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi” e comunque non “di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta”.

 

 

 (cesare pizza)

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