La Regione, con Decreto Dirigenziale n. 49 del 5 marzo u.s., ha aggiornato le sedi – ridotte ora a 183 – “da assegnare al primo interpello” e quindi delle sedi disponibili [l’elenco finale è allegato al provvedimento] per i concorrenti collocati nei primi 183 posti della graduatoria definitiva.
La procedura di assegnazione delle 70 sedi del concorso ordinario del 2009, concluso con l’approvazione della graduatoria nel 2016, è ancora in corso mentre, come vediamo, è in partenza quella relativa alle sedi del concorso straordinario che da 209 – quante erano nel bando del 2013 – si sono via via ridotte fino appunto al numero ufficiale odierno di 183.
Nessuno può evidentemente andare del tutto esente da critiche per questo enorme ritardo, perché la fase cruciale degli interpelli e delle assegnazioni del concorso campano – l’ultimo e per distacco dei 21 concorsi straordinari – sta iniziando soltanto oggi il suo “ultimo miglio”; inoltre anch’esso, al pari di tutti gli altri, sarà costretto a consumare l’intero periodo di sei anni di “validità” della graduatoria senza riuscire [anche qui al pari degli altri] ad assegnare tutte le sedi per tante e diverse ragioni (su cui non è il caso peraltro di soffermarsi): basti pensare d’altronde che questa sarà la sorte perfino dei primi due concorsi straordinari, di Liguria e Piemonte, che compiranno il periodo entro quest’anno.
Per cessazione dunque del suo periodo di “validità”, la graduatoria campana non potrà essere “utilizzata con il criterio dello scorrimento” oltre il compimento del sesto anno dalla pubblicazione nel B.U. del 27/1/2020 della graduatoria definitiva [rettificata], approvata con Decreto Dirigenziale n. 18 del 24 gennaio 2020, ma in realtà la procedura si concluderà solo con l’assegnazione definitiva di tutte le sedi accettate all’esito dell’ultimo interpello che sarà stato formalmente avviato prima del 27/1/2026.
Com’era tuttavia inevitabile, non tutti coloro che hanno già preso visione del citato decreto regionale 49/20 [e del suo allegato] mostrano di condividerlo e hanno segnalato qualche “criticità” su cui riteniamo pertanto di doverci soffermare almeno con alcune notazioni.
Correttamente, in primo luogo, la Regione ha recepito le modifiche e/o rettifiche e/o integrazioni e/o ridefinizioni di oltre 40 sedi disposte in tempi diversi dalle rispettive amministrazioni comunali e correttamente ha eliminato dall’elenco originariamente allegato al bando sia le 4 sedi la cui istituzione è stata successivamente annullata dal giudice amministrativo [due, Casoria e Castellabate, dal CdS e due, Gragnano e San Gennaro Vesuviano, dal Tar Campania con decisioni verosimilmente non appellate al CdS] e sia le 12 sedi che altrettanti provvedimenti di revisione ordinaria – intervenuti medio tempore, cioè dopo le revisioni straordinarie del 2012 – hanno soppresso dalle relative piante organiche “a seguito della diminuzione di popolazione” (Benevento, Alvignano, ecc.), soppressioni infatti legittime proprio perché disposte anteriormente all’avvio del primo interpello regionale.
Tali provvedimenti comunali, comunque, potrebbero essere ormai più o meno tutti inoppugnabili per decorso dei termini e quindi anche questo decreto regionale – per tutti i detti interventi comunali – non dovrebbe poter essere oggetto di ricorso al Tar.
Corretto è inoltre il rinvio – ai fini della successiva integrazione del decreto – alle determinazioni dei Comuni di Santa Maria Capua Vetere e di Nocera Inferiore in ordine a sedi ancora da definire compiutamente e corretto può infine ritenersi l’inserimento – nell’elenco di quelle disponibili per i primi interpellati – anche delle 3 sedi [di Savignano Irpino, Torraca e Vallesaccarda] “resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso”, pur trattandosi di vincitori di sedi in concorsi straordinari banditi da altre Regioni.
Non può essere invece condivisibile, ed è qui secondo noi il “passo falso” del titolo, l’esclusione dal primo interpello delle 5 sedi sub judice – quella di Pollena Trocchia e le 4 di Pozzuoli – perché oggetto di impugnative [avverso la loro istituzione e/o localizzazione, non possiamo in questo momento precisarlo] tuttora non definite con sentenze passate in giudicato.
Certo, sarebbe singolare se questi ricorsi – a distanza di tanto tempo dal varo dei provvedimenti comunali impugnati – non fossero stati ancora decisi neppure in primo grado, ma in questa eventualità si tratterebbe evidentemente di sentenze di rigetto del Tar gravate di appello al CdS.
Ma che i ricorsi pendano ora al Tar o al CdS per noi cambia poco o nulla: come abbiamo infatti ampiamente illustrato a suo tempo a proposito della stessa scelta operata dalla Regione Toscana, per questo aspetto il decreto campano sembra manifestamente illegittimo, ma è un fatto indiscutibile che vengono oggi sottratte in un colpo solo ai “veri” vincitori del concorso [cioè ai concorrenti chiamati nel primo interpello], e tenute in caldo per gli altri, 5 sedi di nuova istituzione sol perché oggetto di impugnative, magari del tutto campate in aria, dinanzi al giudice amministrativo.
Come se, in sostanza, un ricorso al Tar producesse di per sé un qualunque effetto sospensivo dell’esecutività dell’atto impugnato, quando ben diversamente l’efficacia di un provvedimento può venir meno – interinalmente o definitivamente – solo a seguito di un atto di autotutela, di un’ordinanza cautelare di Tar o CdS o di una sentenza di accoglimento del ricorso, anche se di primo grado e gravata di appello al CdS [tutte vicende che però non hanno affatto riguardato le 5 sedi “stralciate”, e che pertanto anche in questo momento avrebbero dovuto/dovrebbero essere tutte pienamente disponibili per i primi 183 concorrenti, che in tal caso salirebbero ovviamente a 188…].
Per di più, come accennato, è pensabile che alcuni di quei ricorsi siano stati già rigettati dal Tar [e quindi se non altro i giudici di primo grado non dovrebbero avervi ravvisato un grande fumus juris….] e siano ora all’esame del Consiglio di Stato, con il massimo agio per i ricorrenti – che non sono certamente farmacisti partecipanti al concorso… – di portare alle calende greche la definizione dei ricorsi e per ciò stesso anche l’assegnazione definitiva delle sedi e l’apertura delle relative farmacie, con conseguenti gravi danni [che nei fatti nessuno sarà però chiamato a risarcire] per gli interessi pubblici che sempre più ineriscono alla pianificazione territoriale del servizio farmaceutico.
Che in ogni caso il decreto campano si sia ispirato a quello toscano si coglie anche dalla riserva espressa con riguardo all’esclusione dal primo interpello di queste 5 sedi, che infatti è esattamente la stessa presente nel provvedimento fiorentino [“riserva di metterne nuovamente in assegnazione qualora dette sedi vengano confermate all’esito del contenzioso”], e quanto al prosieguo di questa vicenda in Toscana ci risulta che in gran parte le 13 sedi originariamente sub judice siano state via via state “liberate” a seguito del rigetto dei vari ricorsi e che quindi a guadagnarne siano stati i concorrenti interpellati al terzo, quarto ecc. interpello.
La Campania diventa dunque la seconda Regione a optare per questa soluzione: tutte le altre [se prescindiamo dal Veneto, di cui ci siamo occupati qualche tempo fa] hanno invece giustamente scelto di sottoporre l’assegnazione definitiva delle sedi sub judice alla “condizione risolutiva espressa correlata all’esito del giudizio pendente” [così il Lazio, l’Emilia, ecc.]: se allora il “giudizio pendente” si risolve definitivamente a favore del ricorrente – cioè del titolare di farmacia che ha impugnato l’istituzione della sede – l’assegnazione viene considerata priva di effetti ex tunc, come se perciò non fosse stata mai decretata, e lo stesso destino colpirebbe naturalmente l’ autorizzazione all’esercizio della farmacia se nel frattempo rilasciata.
Per quanto ci riguarda, in definitiva, le sedi sub judice avrebbero dovuto/dovrebbero essere rese disponibili già per i primi interpellati, i quali anzi, per evitare di distoglierli oltre il ragionevole da queste sedi, andrebbero non soltanto messi in grado di conoscere lo stato dei vari giudizi pendenti, ma anche rassicurati fin dall’avvio della fase che – nel caso di successiva risoluzione [nel senso che si è detto] dell’assegnazione definitiva e dell’annullamento d’ufficio dell’eventuale provvedimento di titolarità della farmacia – saranno interpellati nel primo interpello successivo alla risoluzione.
È chiedere troppo?
In conclusione, però, il decreto regionale è per tutto il resto puntuale e ben articolato e quindi, superata la fase di sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103 del dl “anticoronavirus” n. 18/2020 [che la Regione avrebbe comunque facoltà di non osservare e procedere comunque…], è lecito pensare che la procedura concorsuale possa ora, perché no?, andar via speditamente, anche se le lungaggini che caratterizzano generalmente tutti gli interpelli comporteranno forse l’apertura delle prime farmacie non prima del 2022, perciò a distanza più o meno di 10 anni dallo loro istituzione.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!