[…anche se hanno costituito un’impresa familiare tuttora in vigore]
Recentemente avete parlato dell’abolizione dell’Irap per le ditte individuali a partire dal 1° gennaio 2022. Io sono titolare di farmacia personalmente e 5 anni fa ho costituito con mio figlio un’impresa familiare. Posso comunque beneficiare di tale agevolazione?
La risposta deve essere senz’altro affermativa.
L’art. 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2022 ha infatti previsto che: “(…) a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 (…)”.
Ricordando allora che l’Agenzia delle Entrate chiarì a suo tempo [Ris.176/E del 28.04.2008] che l’impresa familiare “(…) ha natura individuale e non collettiva (associativa)” e che “pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi (…)”, è chiaro che anche Lei deve essere considerato, nonostante l’impresa familiare costituita con Suo figlio, titolare in forma individuale, perciò unico, della Sua farmacia.
Come tale, Lei deve pertanto essere annoverato tra quelle “persone fisiche esercenti attività commerciali” che da quest’anno la Legge di Bilancio 2022 ha sottratto all’obbligo di pagamento dell’Irap.
Non ci sembra possano esservi dubbi al riguardo.
(andrea raimondo)
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