Il caldo è ormai arrivato da qualche tempo ma ancora non mi sono deciso ad acquistare, come vorrei, un condizionatore per la farmacia che dovrebbe avere due split in modo da climatizzare sia l’area di vendita al pubblico che quella del magazzino e annesso ufficio.
Non dovrei effettuare nessun lavoro di ristrutturazione e allora vi chiedo se posso usufruire egualmente di qualche detrazione fiscale.

La domanda è naturalmente quantomai attuale, ma soprattutto – viste le temperature – impone una risposta in tempi stretti.
Intanto, al ricorrere di determinate condizioni – che vedremo in prosieguo – l’installazione di climatizzatori/condizionatori può rientrare all’interno di due bonus edilizi, che sono, da un lato, le detrazioni IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 TUIR (c.d. bonus casa) e, dall’altro, le detrazioni IRPEF/IRES previste per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus).
La prima tipologia di agevolazioni – quindi il bonus casa – riguarda soltanto interventi su unità residenziali effettuate da soggetti IRPEF e perciò sono escluse le società.
In questa tipologia rientrano, come agevolabili, gli interventi riguardanti l’installazione di condizionatori nuovi a pompa di calore che però permettano di ottenere un risparmio energetico: è chiaro che in questi casi è agevolata anche la spesa per adeguare l’impianto esistente, quindi pur in assenza di una ristrutturazione vera e propria, sempreché tuttavia si acquisisca tutta la documentazione idonea che attesti il conseguimento del risparmio energetico.
La seconda tipologia di agevolazioni – quindi l’ecobonus – riguarda invece gli interventi su tutte le tipologie di unità immobiliari effettuate da soggetti IRPEF ed IRES [comprese pertanto, questa volta, anche le società di capitali] e vi rientrano le sostituzioni, integrali o parziali, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, aventi naturalmente determinati requisiti.
Ora, LA PRIMA DIFFERENZA tra le due tipologie di agevolazioni è costituita dalla spettanza dell’agevolazione – nella prima tipologia suindicata anche su un acquisto ex novo [oltre che in caso di sostituzione], mentre – nella seconda tipologia – è agevolabile solo la sostituzione del vecchio impianto con uno nuovo.
Quanto alla misura dell’agevolazione, per tutto il 2025 e per entrambe le tipologie di interventi, questa spetta nella misura del 50% se si tratta di interventi effettuati sull’abitazione principale, che si riduce al 36% per gli altri immobili.
Per il 2026 e per il 2027, come d’altronde abbiamo anticipato qualche tempo fa, le percentuali del 50% e del 36% si riducono rispettivamente al 36% e al 30%.
Una recentissima pronuncia dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 8 del 19 giugno 2025) chiarisce che, in tema di abitazione principale, l’agevolazione spetta esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione), escludendo così, attenzione, il familiare convivente, il conduttore e il comodatario, un requisito che comunque va verificato alla data di inizio dei lavori o nel corso dei lavori stessi.
In ogni caso, anche qui, le agevolazioni sono e saranno ripartite in 10 rate annuali e quindi – sotto questo aspetto – nulla cambia rispetto alle “vecchie” regole.
LA SECONDA DIFFERENZA è rappresentata dal tetto massimo di spesa: 96.000 euro per ogni immobile nel caso del bonus casa , che si riducono a 30.000 euro nel caso dell’ecobonus.
Detto questo, è chiaro che Lei procederà all’acquisto del condizionatore che riterrà più congeniale alle esigenze della farmacia.

(mario astrologo)

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