La Ctr Lazio con la sentenza 2122/10/21 si è pronunciata sulla deducibilità dell’assegno divorzile versato invece che sul c/c dell’ex coniuge [perché era assoggettato a pignoramenti per debiti erariali], direttamente su quello del figlio che l’ex coniuge aveva opportunamente delegato alla riscossione.
Inizialmente, in fase di accertamento, l’Erario aveva ritenuto tale operazione configurabile come un’ipotesi di abuso del diritto ex art 10 bis dello Statuto del contribuente, che definisce tale “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” aggiungendo, attenzione, che “tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
Ma la Commissione tributaria regionale, annullando l’accertamento del Fisco, ha ritenuto irrilevanti – ai fini della deducibilità dell’assegno divorzile, che è l’aspetto in discussione in quella vicenda – delle modalità del suo versamento.
L’unico profilo, infatti, che in questo caso – concludono i giudici tributari – assume rilevanza sul piano fiscale è la mera obbligazione tributaria del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tale pronuncia, pertanto, l’importo corrisposto a titolo di assegno di mantenimento è deducibile anche se versato sul conto del figlio, non dando così luogo ad alcuna ipotesi di abuso del diritto.

(aldo montini)

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