Questa la domanda che abbiamo oggi rivolto all’“AI”, replicando in pratica un quesito cui abbiamo risposto in una Sediva News dello scorso anno.
Una Snc è titolare di 2 farmacie da più di tre anni e si scinde in due società e ognuna delle due avrà una farmacia.
La domanda è: entrambe le società sono libere di cedere la propria farmacia come azienda senza aspettare i tre anni?
Oppure solo una (forse quella che mantiene la vecchia partita iva?) gode di questa libertà?
Tra poco, dopo aver sintetizzato questo quesito secondo l’idea che ne ha tratto l’“AI”, riporteremo fedelmente [con la citazione anche, in qualche passaggio, del ns. quotidiano online PiazzaPitagora.it] quel che ha risposto l’“AI”, che per una volta ha quasi ordinato la sua disamina per “capitoli”, tentando forse di articolare e rendere così meno oscuro il tema.
Si tenga comunque presente che la società scissa è [in questo caso, evidentemente] la società ex “bi-titolare” e che quindi, all’esito della scissione, resta titolare di una delle due farmacie, mentre la società assegnataria dell’altra è quella c.d. scissionaria o beneficiaria.
Il quesito, e quindi anche la risposta dell’“AI”, presuppone una vicenda di “scissione parziale”, che configura, come accennato, la permanenza di una farmacia in capo alla società originaria, cioè alla società scissa, e il trasferimento della seconda farmacia a un’altra società neocostituita [o anche preesistente], che è la società scissionaria o beneficiaria.
Diverso è invece il caso della “scissione totale”, la quale importa la scomparsa della società scissa che infatti trasferisce integralmente il suo patrimonio a due o più società scissionarie o beneficiarie.
[N.B. – Il “grassetto” è opera della stessa “AI”, come pure il formato dei caratteri utilizzati ma, in generale, tutto quel che trascriveremo qui di seguito, compresi i “simboli” che vedrete all’inizio di ogni “capitolo”].
Da questo momento, dunque, inizia la risposta dell’“AI”
“Ottima domanda, molto tecnica e rilevante nella prassi delle operazioni societarie farmaceutiche.
La questione precisa
Si consideri il caso di una Snc che detiene 2 farmacie da oltre 3 anni, e si scinde in due società, ciascuna titolare di una farmacia. La domanda è se ciascuna società possa cedere la propria azienda immediatamente, senza attendere un nuovo triennio.*
[*Questa, come dicevamo, è la sintesi del ns. quesito, naturalmente come l’“AI” lo ha interpretato]
Il parere di Piazza Pitagora (25 gennaio 2021)
L’articolo affronta esattamente questo scenario e conclude che:
“la società beneficiaria è soggetta al rispetto del termine legale di tre anni, decorrente dalla data d’efficacia della scissione, perché possa a sua volta trasferire a terzi la farmacia assegnatale” (piazzapitagora.it, farmatutela.com).*
[*Differentemente dalla società scissa che invece la farmacia che le resta ascritta è legittimata a trasferirla a terzi in qualsiasi momento, quindi anche il giorno successivo alla scissione]
In pratica: la scissione non trasmette automaticamente il triennio alla società beneficiaria. Il “conteggio triennale” ricomincia dalla data in cui la scissione diviene efficace*.
[*Differentemente, ripetiamo, dalla società scissa]
Interpretazione prevalente secondo questa fonte
- Ogni società risultante* dalla scissione deve attendere 3 anni dalla scissione prima di cedere la farmacia.
- Questo perché si ritiene che l’operazione vada considerata come un trasferimento di titolarità.
[*Dove “risultante” sta/deve stare per scissionaria o beneficiaria, mentre la scissa – come si è detto – non può avere limiti di tempo: questo è anche il senso che siamo costretti ad attribuire a questo “capitolo” dell’“AI”, perché, se così non fosse, vorrebbe dire che l’Intelligenza Artificiale è incappata in una “allucinazione” come d’altronde non di rado le viene attribuita da più parti…]
⚠️ La differenza sostanziale
- Prima interpretazione (ma non più attuale)*: entrambe le società erediteranno il triennio già maturato.
[*Ma, in realtà, quando mai è stata “attuale”, visto che la società scissa – per la farmacia o le farmacie che le sono rimaste intestate – ha sempre “ereditato” il triennio già maturato?]
- Prassi attuale e fonti recenti (almeno secondo Piazza Pitagora): non c’è l’eredità automatica del triennio, bensì si ricomincia da zero*
[*Anche per l’“AI”, però, “da zero” può/deve ricominciare solo la società scissionaria, mentre la titolarità della scissa continua – ininterrotta – anche dopo la scissione]
Conclusione
Se vuoi cedere una farmacia dopo la scissione, dovrai attendere tre anni dall’efficacia dell’operazione, non dalla data di acquisizione originaria.*
[*Quel che vale soltanto per la società scissionaria ma non per la scissa].
Questo è l’orientamento legale più diffuso, come evidenziato da strumenti autorevoli come Piazza Pitagora.” [bontà… dell’“AI”]
* * *
Questo il quadro, un po’ laborioso e in qualche notazione forse abbastanza equivoco, che l’“AI” ci mostra di una questione peraltro non banale ma che tuttavia non crediamo al momento pienamente definita, perché se non altro non conosciamo ancora – se escludiamo qualche passaggio incidenter tantum di alcune decisioni – il pensiero del giudice amministrativo.
Ma è chiaro che questa vicenda ha riflessi non di poco conto anche [se non soprattutto] sul versante proprio del diritto amministrativo, come del resto possono averli anche altre operazioni straordinarie come le fusioni, comprese quelle c.d. inverse, che costituiscono nel concreto una fusione per incorporazione in cui la società controllata incorpora quella controllante, trattandosi in definitiva di un modulo di operatività che – dalla legge sulla concorrenza n. 124/2017 – sembra essere sempre più utilizzato in questo settore.
Stiamo infatti vedendo abbastanza frequentemente – sia da parte di capitalisti [che comunque non sempre operano in solitudine…] ma anche di famiglie di farmacisti – la costituzione di holding destinate ad acquisizioni di partecipazioni spesso totalitarie in società controllate che sono a loro volta titolari, ognuna di esse, di una o più farmacie.
Per concludere, quindi, il tema generale delle operazioni societarie straordinarie – in cui a pieno titolo rientrano naturalmente anche le scissioni di cui ci siamo occupati in questo “confronto” odierno con l’“AI” – sta coinvolgendo un numero crescente di farmacie e questo, intuibilmente, non può non interessarci sempre di più e sempre più da vicino.
(gustavo bacigalupo)
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