Desidero porre una domanda d’interesse comune. Ormai quasi tutti i grossisti non stampano più la bolla di accompagnamento dei farmaci (e parafarmaci) che ordiniamo quotidianamente, ma si limitano a inviare un pdf alla email della farmacia.
Domanda: è obbligo del farmacista o del grossista conservare le bolle per il periodo previsto dalla legge?
E in ogni caso è possibile conservare le bolle in un “archivio elettronico”? E per quanto tempo?

 

I pdf delle bolle [i DDT “cartacei”, in sostanza] possono essere conservati su supporto informatico e stampati in caso di necessità, oppure a richiesta degli organi verificatori.

Ove, invece, siano stati inviati i DDT elettronici, diversi quindi dai pdf, questi possono essere conservati in via sostitutiva con determinate modalità tecniche, avvalendosi i servizi offerti sul mercato dalle aziende specializzate nel settore.

Quanto all’onere e ai tempi della conservazione [in via sostitutiva o meno], sia il pdf delle bolle che i DDT elettronici devono essere conservati per 10 anni, rispondendo al quesito, sia dal cedente – nel ns. caso, il grossista – e sia dall’acquirente, quindi (anche) dalla farmacia.

(stefano lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!