Con un iscritto al nostro Ordine è sorta una disparità di vedute sul direttore responsabile della farmacia di una sas.
La nostra posizione è stata espressa nei termini seguenti.
Le norme prima della legge concorrenza , la Legge 362/91, richiedevano per le società sas/snc che la sostituzione della direzione fosse gestita tra i soci.
Ora con la possibilità di società di capitali senza farmacisti, la direzione può essere affidata ad un farmacista idoneo anche non socio. Il direttore della società è sostituito temporaneamente (anche non socio) dai casi previsti art.11 L.475/68 (malattia, ferie, motivi familiari ecc.ecc).
Nel caso della farmacia XY la sostituzione non sarebbe temporanea e quindi sarebbe necessaria (?????) almeno una variazione dell’autorizzazione comunale che modificasse la direzione, oppure che nell’atto appena costituito non fosse previsto espressamente che il direttore o è sostituito temporaneamente dal socio oppure sempre temporaneamente da un direttore terzo.
È corretta la nostra risposta?
Come Voi stessi rammentate, la legge sulla Concorrenza del 2017 (n. 124/2017) ha eliminato la disposizione di cui all’art. 7 della l. 362/91 che prevedeva inderogabilmente che la direzione responsabile della farmacia sociale fosse assunta da uno dei soci, i quali – secondo il sistema previgente – dovevano essere tutti, come ricorderete certamente, farmacisti idonei.
Con la novella legislativa, che ha “aperto” anche ai non farmacisti la possibilità di detenere quote di una società titolare di farmacie [che pertanto, senza distinzioni tra società di persone e società di capitali, potrebbe essere legittimamente costituita solo da farmacisti, o solo da non farmacisti o da farmacisti e non farmacisti], è stata anche concessa la facoltà di conferire a un qualsiasi terzo – anche non socio, perciò in un rapporto con la società di lavoro subordinato o di co.co.co., ma ragionevolmente non mera “partita iva” – l’incarico della direzione responsabile.
Non ci pare pertanto sussista alcun obbligo di modifica dei patti sociali, né di una specifica autorizzazione [del Comune o dell’Asl] all’esercizio dell’attività, dovendo qualificare il direttore responsabile un organo “tecnico” della farmacia sociale e non della società come tale (come l’amministratore, ad esempio); e allo stesso modo non insorge neppure un obbligo di pubblicità e/o di iscrizione al Registro delle Imprese [che in generale richiederebbe inoltre l’intervento notarile].
Di conseguenza, può ritenersi sufficiente [oltre che, ovviamente, obbligatoria] la comunicazione alla Asl territorialmente competente, che ha poteri di vigilanza e che perciò deve “conoscere” l’identità del nuovo direttore responsabile, sia naturalmente per verificarne il possesso dei prescritti requisiti soggettivi e sia, ma soprattutto, per identificare appunto il responsabile – sotto i molteplici aspetti che conosciamo – della conduzione professionale dell’esercizio.
Prima di chiudere, però, una precisazione: è vero che è sopravvissuta anche alla l. Concorrenza la disposizione che ricollega la sostituzione del direttore responsabile – anche quando si tratti di una farmacia di cui sia titolare una società – ai motivi tassativamente indicati nell’art. 11 della l. 475/68, come modificato dall’art. 11 della l. 362/91.
E però, si è trattato semplicemente ma con tutta evidenza di una colpevole negligenza del … legislatore, perché – tanto più dopo la l. 124/17 che, come abbiamo appena visto, ha svincolato la figura del direttore responsabile dallo status di socio – una società titolare del diritto di esercizio di una farmacia deve poter liberamente sostituire la persona fisica incaricata della direzione, naturalmente sempre con un farmacista idoneo.
È un tema che abbiamo ampiamente affrontato, in particolare, nella Sediva News del 19/12/2017: “Sono ancora tassativi i casi di sostituzione del titolare/direttore nella conduzione professionale della farmacia?”, alla quale dunque rinviamo per i migliori approfondimenti.
(stefano lucidi)
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