Ho acquistato una nuova abitazione a seguito di una vendita effettuata prima dei famosi cinque anni dall’acquisto. La mia nuova casa l’ho adibita fin dall’acquisto ad abitazione principale.
Devo pagare la plusvalenza che si è generata?

La risposta, sicuramente a Lei gradita, è negativa e quindi Lei non deve pagare alcunché a titolo di plusvalenza nonostante la cessione sia avvenuta all’interno del quinquennio.
Infatti, è vero che – come sappiamo tutti – in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati entro cinque anni dalla costruzione o dall’acquisto si genera una plusvalenza tassabile, pari alla differenza [ovviamente se] positiva tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto.
E però, sono escluse dalla tassazione [e quindi veniamo alla Sua situazione] le plusvalenze derivanti dalla cessione di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione [art. 67, comma 1, lettera b, del Tuir].
Il diritto di avvantaggiarsi di questa “esimente”, inoltre, non è subordinato ad alcun adempimento formale da parte del venditore, il quale dovrà soltanto predisporre la documentazione utile e necessaria [ad esempio, il certificato di residenza, le bollette delle utenze domestiche, ecc…] a dimostrare – nell’ipotesi di un eventuale controllo del Fisco – l’effettivo utilizzo dell’immobile venduto come propria abitazione principale.

(andrea raimondo)

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