• Le spese di trasporto relative alla cessione di beni
  • Se la sede è assegnata per concorso al coniuge di un dirigente Asl
  • La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale del farmacista

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  • Le spese di trasporto relative alla cessione di beni

Molti grossisti, con la scusa del “caro energia” stanno applicando dei costi fissi a consegna, inserendoli direttamente nella stessa fattura dei farmaci. Essendo un servizio che il titolare può scaricare, queste spese di trasporto o spese aggiuntive non dovrebbero essere fatturate a parte con dei documenti ben distinti?

La risposta non può che essere estremamente concisa.

Infatti, come peraltro dovrebbe essere noto dalla “pratica” di tutti i giorni, le spese di trasporto relative alla cessione di beni possono soltanto:

– essere addebitate dal fornitore alla farmacia cessionaria con apposita voce nella fattura emessa per la fornitura; oppure

– a scelta del fornitore stesso, in un documento separato.

(stefano civitareale)

  • La farmacia vinta dal coniuge di un Primario di serv. Farmaceutico

Un Primario di Serv. Farmaceutico ha incompatibilità laddove la consorte dovesse vincere una farmacia (in società) nella zona di pertinenza dell’ASL che dirige. Da quanto ho trovato, non vi è incompatibilità ma deve naturalmente non essere implicato direttamente nelle Determine o nell’ispezione della farmacia.

Nel caso che Lei prospetta non sembra in effetti si pongano autentici profili di incompatibilità, e comunque nessuna delle condizioni previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91, che riguardano soltanto la partecipazione a una società di persone o di capitali titolare di una o più farmacie.

E però, quel “Primario di serv. Farmaceutico” potrebbe incappare facilmente in situazioni di conflitto di interessi con la farmacia cui partecipa il coniuge e non solo nei casi ipotizzati nel quesito.

Naturalmente, in tali eventualità egli ne risponderebbe soprattutto nei confronti dell’amministrazione di cui esercita evidentemente funzioni pubbliche, tenuto conto che l’Asl in cui opera ha poteri di vigilanza anche sulla farmacia del coniuge.

Una questione comunque delicata e che quel “Primario ecc.” dovrà “gestire” con la massima cura.

(aldo montini)

  • La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale del farmacista

Vorrei sapere quali sono (se ci sono: a mio avviso sì) gli obblighi assicurativi a carico dei Farmacisti alla luce dell’entrata in vigore del DM 232/2023. Quali gli obblighi, in particolare del titolare di farmacia in forma individuale e senza collaboratori farmacisti? Può ritenersi sufficiente la polizza stipulata dalla Farmacia come impresa?

Intanto, ricordiamo che il DM da Lei citato [che è del Ministero delle Imprese e del Made in Italy] contiene – in esecuzione del disposto di cui al comma 6 dell’art. 10 della l. 24/2017 – le disposizioni che, detto in sintesi, regolano: a) la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie; b) la determinazione dei requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle misure analoghe a quelle meramente assicurative; c) l’assunzione diretta del rischio e le regole per il suo trasferimento nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione; d) infine, la previsione nel bilancio delle strutture sanitarie di un fondo rischi.

Dunque, “combinando” il citato art. 10 con il DM di attuazione [provvedimento, quest’ultimo, non casualmente definito “Decreto polizze”], se ne ricava l’obbligo per tutti i professionisti sanitari – tra i quali indiscutibilmente rientrano, perlomeno fin dal TU.San. 1934, anche i farmacisti – di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, quel che del resto è previsto anche da altre normative e/o linee guida per gli esercenti professioni diverse.

Stando inoltre all’art. 1, comma 1, lett. f) e g) del DM, l’obbligo fa carico al farmacista sia in quanto “esercente la professione sanitaria” e sia quale “esercente attività libero professionale” [che è l’esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all’interno della stessa o di cui si avvale in adempimento delle obbligazioni che contrattualmente assume con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto].

L’obbligo della polizza riguarda insomma – ecco il punto – il farmacista in quanto professionista e sol perché professionista, indipendentemente quindi [per rispondere al quesito] che egli lavori in una farmacia come titolare, collaboratore o dipendente.

Quindi, neppure per casi specifici come il Suo [titolare di farmacia individuale senza collaboratori] la normativa prevede disposizioni in deroga e pertanto anche a Lei deve ritenersi faccia carico l’obbligo in argomento, cosicché la Sua attività – sempre quella professionale, s’intende – sia coperta da un’adeguata polizza di responsabilità civile professionale.

Infine, quando la farmacia sia assicurata da una polizza collettiva, bisogna soffermarsi un istante a valutare attentamente quale sia la copertura effettivamente da essa derivante, ed esattamente:

–       se la polizza riguarda solo la responsabilità civile della farmacia come impresa, e non quindi del farmacista come tale, cioè come esercente una professione sanitaria, il titolare potrebbe dover stipulare una polizza individuale appunto per la propria responsabilità professionale;

–       se invece la polizza collettiva copre anche i rischi del farmacista come professionista, potrebbe rivelarsi sufficiente, anche se forse varrebbe la pena esplicitare in termini non equivoci l’area di effettiva operatività della polizza.

Con quest’ultima precisazione abbiamo anche risposto all’altro interrogativo della Sua mail.

(gustavo bacigalupo)

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