Come ogni anno, anche la Legge di Bilancio 2025 si è occupata – e d’altronde ne abbiamo dato conto nella recente sintetica analisi del provvedimento – di “rivedere” alcune norme relative ai rapporti di lavoro, ma anche di introdurre nuove regole per alcune tipologie lavorative.
Ne riassumiamo qui alcune.
- Apprendistato (art. 18)
La legge 203/2024 prevede ora la possibilità di convertire l’apprendistato di primo livello [quello di durata variabile tra uno e quattro anni riservato a giovani tra i 15 e i 25 anni per il conseguimento di diplomi professionali] in apprendistato professionalizzante [quello di durata non superiore a tre anni rivolto a giovani tra i 18 e 29 anni].
- Dimissioni per fatti concludenti
Qui l’intervento legislativo ha avuto una gestazione tutt’altro che breve, perché è stato necessario un lungo iter per tentare – mediante nuove disposizioni – di introdurre una disciplina più soddisfacente [sotto vari aspetti] dei licenziamenti dei lavoratori dovuti alla loro assenza ingiustificata.
Infatti, in queste eventualità, il lavoratore aveva finora diritto – tout court – alla corresponsione della NASPI [ex disoccupazione] pur essendo l’assenza, come è di tutta evidenza, dettata esclusivamente dalla sua volontà.
La nuova normativa, in caso appunto di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre i termini previsti dai contratti – o, in mancanza di indicazione degli stessi, per oltre 15 giorni – “sancisce” la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore [cioè, per presunte “dimissioni” di quest’ultimo].
Nel caso in cui, tuttavia, il lavoratore riesca a dimostrare l’impossibilità – anche se per la verità sembra un’ipotesi abbastanza remota – di comunicare i motivi relativi all’assenza, le “dimissioni” non producono effetto.
È facoltà del datore di lavoro sia considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica, sia comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che avrà facoltà di eseguire accertamenti.
Nel momento in cui le “dimissioni” sono ex lege “scattate” [nel senso di cui si è detto], il datore di lavoro può non solo trattenere l’indennità di mancato preavviso, ma non è tenuto a versare il contributo NASPI, e questo perché – a questo punto sarà forse chiaro – non si tratta di licenziamento e/o di una perdita involontaria del lavoro da parte del lavoratore: e tanto basta, secondo le nuove disposizioni, perché a quest’ultimo sia precluso l’accesso alla NASPI.
- Il periodo di prova nei rapporti a tempo determinato (art. 13)
Il periodo di prova nei contratti a tempo determinato è ora stabilito in un giorno per ogni quindici giorni [di calendario] di durata del rapporto, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici giorni per contratti della durata di sei mesi e di trenta giorni per contratti della durata di un anno.
(giorgio bacigalupo)
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