Le notazioni che seguono – da noi pienamente condivise, s’intende – sono della bravissima Collega Romina Raponi che ha assistito con successo dinanzi al Tar Lazio una farmacia che aveva presentato richiesta di trasferimento dell’esercizio all’interno della sede di riferimento, vedendosi però rigettare l’istanza per la sopravvenuta revisione della pianta organica.

(g.b.)

Come si può cogliere agevolmente anche dal titolo di queste note, qui dobbiamo commentare brevemente una decisione dei giudici romani [sentenza n. 11824 del 10.12.2024] abbastanza singolare per la particolarità della fattispecie cui si riferisce.

Il titolare di una farmacia, questo il caso deciso, aveva richiesto lo spostamento dell’esercizio in una piazza interamente ricompresa all’interno della sede di pertinenza  e la relativa istanza era stata protocollata dal competente ufficio comunale il giorno antecedente all’approvazione della delibera della Giunta di revisione [periodica] della p.o., che sottraeva alla circoscrizione della sede del ricorrente proprio la porzione territoriale inclusiva della piazza in cui lo spostamento era stato richiesto.

Quindi, ed è facile rilevarlo anche per chi sia poco esperto di cose giuridiche, il Tar avrebbe probabilmente dovuto affrontare, centralmente o in ogni caso prioritariamente, gli effetti di quella istanza di trasferimento per comprendere se, da sola e di per sé, essa fosse sufficiente [una volta verificato il rispetto dell’inerenza del nuovo locale alla sede di riferimento e dell’osservanza della distanza legale dalle altre farmacie] perché il Comune autorizzasse/dovesse autorizzare senz’altro – ferme le prerogative della Asl con riguardo all’idoneità dei locali e agli altri controlli che vi sono connessi – il richiesto trasferimento.

Insomma, sarebbe stato utile – e del resto l’occasione era ghiotta per risolvere una questione finora affrontata in giurisprudenza solo molto lateralmente – un approfondimento adeguato della vicenda specifica, tenuto conto che non vi sono forme di preavviso che il farmacista possa dare al Comune prima del trasferimento, come è vero d’altronde che [a parte l’inerenza del nuovo locale alla sede di appartenenza e il rispetto della distanza legale, come si è già accennato] non ci sono altri presupposti di fatto o di diritto che la farmacia che intende trasferirsi deve osservare.

È vero anche, d’altra parte, che né il Comune, né qualsiasi altra amministrazione, deve preavvertire i titolari delle farmacie in esercizio sul territorio comunale [e quindi relative alle sedi farmaceutiche incluse nella pianta organica soggetta alla revisione] circa la volontà di modificare la p.o. e infatti non è contemplato nessun obbligo di comunicazione in tal senso.

È chiaro allora che – anche se non frequentemente – un cortocircuito può insorgere come in effetti è insorto nella fattispecie decisa dal Tar Lazio, che ha infatti risolto la controversia e deciso il ricorso [accogliendolo, evidentemente] in via prioritaria valorizzando altri aspetti di questa vicenda, pur se anch’essi di interesse generale, e nello specifico, tanto per riassumere gli aspetti salienti della decisione:

  • ha ribadito un principio già affermato dal Supremo Consesso [v. CdS n. 8024 del 1/12/2021] per il quale “l’istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico possa – se non debba – costituire l’occasione per una generale rivisitazione dell’assetto farmaceutico preesistente”;
  • ha chiarito che, laddove si voglia modificare, per effetto di una neo istituita sede, tutta la pianta organica, diventa rilevante l’istruttoria propedeutica all’assunzione del provvedimento e la “consapevole acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti” [in questo caso non solo la domanda di trasferimento inviata prima della delibera modificativa della pianta organica, ma anche la CILA relativa ai lavori, pure antecedente];
  • ha sottolineato che l’istruttoria diventa ancor più fondamentale, e dunque anche la conseguente motivazione, laddove “non è ravvisabile alcun collegamento immediato” tra la nuova sede e una sede ubicata in zona diversa e non adiacente.

In definitiva, il TAR, come abbiamo visto, sembra anche voler mettere un freno a una possibile forma di sviamento di potere, comunque configurabile [per restare nel settore] ogni qualvolta sia utilizzata strumentalmente l’istituzione di una nuova sede per modificare tutta la p.o..

 (romina raponi)

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