Ho ricevuto una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ho impugnato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria. Nelle more ho ricevuto dall’Agenzia Entrate – Riscossione un fermo amministrativo sulla mia macchina perché ancora non pagato l’importo richiesto nella cartella. L’auto in questione è in comproprietà con mia moglie; questo particolare può in qualche modo “ostacolare” il fermo?

Prima di entrare nel merito della vicenda è necessario premettere che non esiste un orientamento “maggioritario” che definisca la fattispecie del fermo amministrativo su un bene in comproprietà, perché le pronunce giurisprudenziali per fattispecie del genere costituiscono ancora un numero esiguo, troppo esiguo per trarne un orientamento, per così dire, prevalente e in ogni caso – e questo è ovviamente fondamentale – non conosciamo ancora la voce della Suprema Corte.

Pertanto, la risposta al quesito può articolarsi in due soluzioni differenti: una “pro -contribuente” e l’altra [decisamente] contro.

Secondo il primo orientamento, il fermo deve ritenersi illegittimo laddove abbia per oggetto un bene per l’appunto cointestato – in questo caso, la Vostra autovettura – considerato che in tale evenienza il provvedimento, avendo natura ovviamente personale, non può colpire un soggetto diverso da quello cui l’atto è indirizzato; a questo si aggiunga che, visto il carattere afflittivo e coercitivo della misura, il fermo qui dovrebbe – diciamo, a maggior ragione – gravare esclusivamente sul soggetto passivo della pretesa tributaria [quindi, Lei].

E dunque, in base a questi princìpi, il fermo dovrebbe ritersi inapplicabile al comproprietario non debitore e per ciò stesso – per restare nel Suo caso – a Sua moglie.

Passando invece al secondo dei due orientamenti citati all’inizio [siamo sempre nel quadro delle sole decisioni di merito, come accennato], la comproprietà del bene non dovrebbe di per sé poter limitare l’applicabilità del fermo tenuto conto che l’ordinamento comunque tutelerebbe l’altro comproprietario [n.b. sempre Sua moglie…] nell’eventualità in cui si procedesse all’esecuzione forzata del bene; infatti, in tale ipotesi, l’altro comproprietario avrebbe diritto a conseguire una quota del prezzo proporzionale alla sua partecipazione.

Francamente ci sembra preferibile e meglio condivisibile il primo orientamento – quello pro-contribuente – viste anche, crediamo, le basi giuridiche su cui si poggia.

Tuttavia, ci preme ribadirlo, stiamo parlando di una fattispecie tutt’altro che definita dalla giurisprudenza di legittimità e quindi è necessario muoversi con cautela.

Per quanto ci riguarda, Le suggeriremmo “pragmaticamente”- nelle more – di iniziare a pagare quanto richiesto con la cartella di pagamento [anche se impugnata] rateizzando il più possibile l’importo in modo da bloccare l’efficacia del fermo.

D’altronde, qualora il giudizio fosse definito in Suo favore, potrà egualmente richiedere il rimborso delle rate nel frattempo pagate all’Erario.

 (matteo lucidi)

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