Vorrei assumere un collaboratore in farmacia e vi scrivo per sapere, considerate le notizie contrastanti che rileviamo dalle varie Asl, se e quali comunicazioni è necessario inviare alla Asl in caso di nuove assunzioni.

Come Lei rileva correttamente, si tratta di un tema che presenta tuttora (seri) profili di incertezza, ma non tanto dal punto di vista strettamente interpretativo [perché in realtà, come vedremo tra poco, il testo dell’art. 12 del D.P.R. n. 1275/1971, cioè del Regolamento alla l. 2/4/68 n. 475, non parrebbe autorizzare – almeno di per sé – forti perplessità sul piano letterale], quanto e piuttosto per la grande diversità tra le scelte delle varie Asl nell’ambito puramente applicativo, come del resto il quesito ben sottolinea.

Vale la pena intanto rammentare che, sostituendo integralmente l’art. 32 dello “storico” Regolamento farmaceutico del 1938, il citato art. 12 così dispone: “L’art. 32 ecc.: “Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all’esercizio stesso [“ed esibire tanti certificati medici ecc.”: soppresso] “Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. [“La suddetta comunicazione ecc.”: soppresso]”.

Senonché, trascurando la scomparsa del “medico provinciale”, del suo “ufficio”, dell’“apposito registro” in cui erano destinate ad essere trascritte tali comunicazioni e infine anche dei “certificati medici”, e dovendo effettivamente circoscrivere al solo personale laureato la riferibilità di quegli “addetti” [soprattutto per il successivo non equivoco richiamo della disposizione all’“esercizio professionale della farmacia” quale area di pertinenza delle loro prestazioni], la domanda a cui non tutte le Asl stanno rispondendo allo stesso modo è dunque la seguente: l’obbligo previsto nel (nuovo) art. 32 di comunicare alla Asl di competenza, oltre alle generalità, anche la data di assunzione e quella di cessazione degli “addetti” può/deve davvero essere oggi ritenuto sostanzialmente caducato perché – come ha affermato Federfarma Roma in una nota indirizzata a Federfarma Nazionale – “molto datato e soprattutto superato dalle interconnessioni attive tra i vari uffici pubblici”?

Intanto, ricordiamo anche che, ai sensi dell’art. 358, comma 2 del TT.UU.LL.SS., il titolare di farmacia è punito – in caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 32 – con la sanzione amministrativa [essendo stata la disposizione depenalizzata per effetto della l. 689/81, e pertanto in caso di titolarità sociale della farmacia a risponderne dovrebbe essere la società come tale] che oggi sembrerebbe variare tra il minimo di Euro 1.549,37 e il massimo di Euro 9.296,22.

Questi ultimi sono importi aggiornati a seguito di vari provvedimenti [compreso un D.Lgs. di attuazione di direttiva CEE] ma che potrebbero anche essere ritenuti abrogati da altri recenti provvedimenti e perciò restituiti alle modeste misure originarie, anche se questo è un aspetto – certamente molto importante per l’entità delle sanzioni pecuniarie attualmente applicate, che sono proprio quelle appena indicate – su cui non c’è stata ancora chiarezza neppure nella giurisprudenza di merito.

Queste ultime notazioni ci restituiscono al tema centrale, quello cioè della sopravvivenza o meno delle prescrizioni dell’art. 32 a una loro interpretazione storico-evolutiva e quindi anche all’interrogativo di poco fa: può darsi che la risposta possa anche essere negativa, come afferma [forse condivisibilmente, specie dal punto di vista sindacale] Federfarma Roma, ma ci pare che non di rado i fatti, cioè la prassi delle Asl, si muovano tuttora a favore di un’interpretazione meramente letterale.

Del resto, nei verbali di ispezione delle farmacie viene affrontato quasi costantemente anche questo profilo della gestione dell’esercizio e spesso ne consegue l’irrogazione di sanzioni che talora sono pari al doppio del minimo, perché fatalmente in questi casi le infrazioni verbalizzate – quando gli “addetti” non sono più in organico – possono diventare due, per la mancata comunicazione sia della data di assunzione che di quella di cessazione del rapporto di lavoro.

In definitiva, e per concludere, la diversità di comportamento tra le Asl o, se si preferisce, queste “interconnessioni attive tra i vari uffici pubblici”, non sembra possano tout court legittimare – perlomeno al momento – l’inosservanza da parte delle farmacie degli obblighi in argomento, e d’altronde bisogna anche tener sempre presente che queste comunicazioni all’Asl, oltre che all’Ordine, consentono altresì di poter ricostruire [pur non essendo questo, evidentemente, l’unica modalità di ricostruzione, né la più gettonata] l’anzianità professionale del dipendente laureato, direttore o collaboratore che sia, ai fini della maturazione del famoso biennio di pratica professionale ma anche, e soprattutto, dei titoli relativi all’esercizio professionale valutabili nei concorsi ordinari per sedi farmaceutiche.

Insomma, la prudenza [ma non solo] sembra suggerire la migliore osservanza da parte delle farmacie del (nuovo) art. 32 del TU.San., anche se – in caso di contestazioni ed irrogazioni di sanzioni – si può tentare di far valere la possibile abrogazione, come detto poco fa, degli importi applicati in questo momento con la conseguente reviviscenza dell’importo originario di poco più di 200 Euro [mentre abbiamo sotto agli occhi l’ordinanza recentissima, cui pertanto sarà necessario proporre tempestiva opposizione, di un’ATS lombarda che sanziona una farmacia, per l’inosservanza degli obblighi in questione, addirittura per Euro 5.471,80…].

(gustavo bacigalupo)

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