Ho ricevuto dal commercialista la comunicazione circa il saldo IMU da me dovuto alla vicina scadenza del 16 dicembre, ma il modulo che mi è pervenuto presenta un saldo a zero per la compensazione con il credito IRPEF 2023, come d’altronde era a zero anche il secondo acconto IRPEF di novembre che scadeva il 2 dicembre u.s. e che non ho presentato.
Se questa omissione è illegittima, come posso rimediare? E se è così, dovrei dedurne che almeno il modulo dell’IMU, anch’esso a zero, devo presentarlo.
Che ne pensate?
Effettivamente, la mancata presentazione da parte Sua – entro il 2 dicembre scorso – del mod. F24 a zero, riguardante le imposte [acconto di novembre 2024], è sanzionabile ma, come vedremo, il rimedio c’è, mentre almeno il mod. IMU, anch’esso a zero, potrà presentarlo tempestivamente, cioè appunto entro il 16 dicembre ed evitare così qualsiasi conseguenza.
In principio, quindi, il mod. F24 a zero deve essere obbligatoriamente sempre presentato come un qualsiasi altro F24 [a debito].
Senonché, dal primo luglio di quest’anno – in applicazione della Legge di Bilancio – tutti i modelli F24 che riportino un importo in compensazione che azzeri o che “assorba” parzialmente altri tributi, devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: Fisconline (mediante accesso al cassetto fiscale personale) oppure con il sistema Entratel proprio degli intermediari autorizzati, come il nostro Studio.
L’omessa presentazione del modello a zero comporta una sanzione di € 100, ridotta a € 50 se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi, ma regolarizzando la violazione con il ravvedimento operoso, la sanzione si riduce a:
- € 5,56 se la regolarizzazione avviene entro il quinto giorno dall’omissione;
- € 11,11 entro i novanta giorni;
- € 12,50 entro l’anno;
- € 14,29 entro i due anni;
- € 16,67 oltre i due anni;
- € 20,00 se il ravvedimento avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.
Dunque, per rispondere conclusivamente al quesito, Lei dovrà provvedere alla presentazione del mod. F24 a zero per l’IMU [tramite “cassetto fiscale” o con il canale ENTRATEL se vi provvede un intermediario autorizzato] e regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 relativo alle imposte scadute il 2 dicembre u.s. predisponendo un nuovo mod. F24 contenente la sanzione dovuta di € 11,11 con il codice tributo 8911.
Vale infine la pena ricordare che tale sanzione può essere anch’essa assorbita dall’ulteriore credito residuo.
(valerio pulieri)
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