Nel mese di ottobre ho erogato 150 euro in contanti, vista l’esiguità dell’importo, a una Onlus che mi ha rilasciato una ricevuta.
Per la detrazione è sufficiente oppure era anche in questo caso necessaria la tracciabilità del pagamento?
Nonostante la modestia dell’erogazione, la detraibilità è effettivamente condizionata alla sua tracciabilità: quindi sarebbe stato necessario effettuarla mediante versamento bancario o postale, oppure con uno degli altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.lgs. 241/1997, come carte di debito, carte di credito, carte prepagate o assegni bancari e circolari.
La Circolare nr. 7/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate lo ha ribadito espressamente, richiamando il disposto dell’art. 15, comma 11, D.p.r. 917/1986.
(andrea raimondo)
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