Sono socio accomandatario al 99% di una sas titolare di farmacia e intenderei donare tutte le quote a mio figlio. Premettendo che lo statuto non prevede nulla al riguardo, vorrei sapere se sia necessario in questo caso il consenso del socio accomandante, tenuto anche conto che detiene solo l’1% del capitale sociale e che la veste dei soci accomandanti è spesso puramente formale.
Il Vs parere mi interessa particolarmente perché questa stessa situazione appena descritta io l’ho in quattro farmacie di cui sono titolari quattro sas e in tutte possiedo il 99%, anche se in due situazioni ho la sensazione che gli accomandanti potrebbero crearmi qualche opposizione.
Per la verità non è raro imbattersi in vicende come questa che, tutto sommato, non sembra abbia mai suscitato nel concreto effettive perplessità in chicchessia, quindi neppure in qualche pubblica amministrazione.
Indubbiamente, qui abbiamo un farmacista che partecipa a più società titolari di farmacia e quindi si tratterebbe di un autentico farmacista imprenditore, se vogliamo conformarci [ma non è facile…] al sorprendente vocabolario introdotto di recente dal Consiglio di Stato per definire il farmacista pluripartecipante e distinguerlo così dal farmacista monopartecipante che il Supremo consesso definisce invece, con una buona dose di suggestione, farmacista professionista.
Certo, non è agevole escludere del tutto che quel farmacista pluripartecipante – nei termini [non nuovi, ripetiamo] con cui Lei in realtà descrive perfettamente la Sua situazione – possa per qualche via, neppure troppo misteriosa, essere considerato un titolare individuale di più farmacie: è vero che qui c’è lo schermo, peraltro relativo, della soggettività autonoma certamente ascrivibile (anche) a una società di persone, sas o snc che sia, ma ci pare che ormai la l. 124/17 suggerisca situazioni forse più tranquille sotto parecchi aspetti, e non soltanto giuridici e fiscali [tant’è che, anche per questo, in generale il fenomeno che Lei descrive mostra via via di attenuarsi sempre più…].
E, venendo ora strettamente al quesito, forse si ricorderà – avendone parlato in varie occasioni – che la quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte [art. 2322, primo comma, cod.civ.], sia pure fatta sempre salva una diversa disposizione statutaria, mentre la sua cessione per atto tra vivi è consentita soltanto, anche qui con salvezza di una diversa previsione dell’atto costitutivo/statuto, “con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale” [art. 2322 cit., secondo comma].
Diversamente, in caso di premorienza del socio accomandatario, la di lui quota [rectius, come osservato altre volte, il relativo valore monetario] è in principio – sempre con salvezza ecc. – intrasmissibile [art. 2284], esattamente come è intrasmissibile la quota del socio premorto di una snc: questa identità di disciplina si spiega evidentemente con la responsabilità illimitata sia del socio accomandatario che di tutti i soci di una snc.
E, allo stesso modo e per le stesse ragioni, anche la quota del socio accomandatario – proprio come quella del socio della snc – può essere ceduta per atto tra vivi solo con il consenso di tutti gli altri soci [art. 2252], conformemente, del resto, al principio generale sancito nell’art. 2252* con riguardo a qualsiasi modifica del “contratto sociale”, come è vero infatti che si risolve in una modifica statutaria (anche) la mera cessione di una quota tanto all’interno della compagine sociale come nei confronti di qualsiasi terzo, e sia a titolo oneroso che gratuito.
*Art. 2252: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”
Ecco allora spiegato, per rispondere alla domanda centrale della Sua email, perché il codice contempli, anche se non direttamente, il consenso dell’accomandante – pur quando la sua partecipazione agli utili e alle perdite della sas sia soltanto dell’1% – anche alla cessione della quota dell’accomandatario perfino quando questi vi partecipi, come nel Suo caso, in ragione del 99%, pur naturalmente ritenendo forse comprensibili le Sue perplessità al riguardo.
Però così è, e dunque non Le resta che acquisire il consenso dell’accomandante, ma questo nei fatti non sembra rivelarsi un ostacolo insormontabile, anche se tutto sarebbe ovviamente più semplice se la Sua “preveggenza” Le avesse suggerito a tempo debito, ad esempio, un’espressa previsione statutaria “liberalizzatrice” della cedibilità della Sua quota [come peraltro spesso è dato vedere…].
Per concludere, non sembri comunque irragionevole il precetto legislativo che pretende [con la solita salvezza di una diversa disposizione statutaria…] il consenso dell’accomandante – indipendentemente che egli partecipi agli utili e alle perdite della sas per l’1% o addirittura… per il 99% – alla cessione della quota dell’accomandatario, qualunque quota di partecipazione possieda anche quest’ultimo, dato che i suoi poteri in via esclusiva di amministrazione e firma sociale, oltreché di rappresentanza anche in giudizio della società, possono spiegare perché il codice abbia voluto in principio proteggere la quota di partecipazione alla sas anche dell’accomandante, e poco importa che egli risponda delle obbligazioni sociali solo limitatamente al valore del suo apporto.
(gustavo bacigalupo)
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